Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 16 pagine
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materiale derivanti dal progetto. La disposizione sancisce inoltre che i contributi CTI coprono i costi ai sensi del capoverso 2 lettera a (in via eccezionale lettera b) soltanto nella misura in cui essi costituiscono al massimo la metà dei costi di progetto complessivi ai sensi del capoverso 2 (capoverso 5). È fatta salva la concessione di contributi CTI per progetti in cui si deroga al principio di compartecipazione dei partner attuatori nella misura del 50 per cento o vi si rinuncia del tutto. Tra questi figurano i casi ai sensi degli articoli 10q capoverso 2 lettere a e b nonché 10r. Per contro, non è fatta salva l’eccezione ai sensi dell’articolo 10q capoverso 2 lettera c. In questo caso, il partner attuatore può cofinanziare meno della metà dei costi. Tuttavia, la differenza risultante rispetto a un finanziamento del 50 per cento non viene coperta mediante contributi della Confederazione.
Infine, il capoverso 6 disciplina i contributi per i costi indiretti di progetto (overhead). Questa disposizione dovrà essere rivista dal Consiglio federale dopo la valutazione della prassi in materia di costi overhead. In attesa di tale revisione, ci si attiene parzialmente alla prassi attuale della CTI conformemente alla disposizione enunciata al capoverso 6. Secondo tale prassi, vengono concessi contributi per costi overhead alle scuole universitarie professionali con una contabilità analitica, il che consente una fatturazione trasparente. I rispettivi contributi sono compresi nella tariffa oraria applicabile ai collaboratori degli istituti aventi diritto al sostegno. I costi indiretti che insorgono per le università non vengono rimborsati dalla CTI. Questa regolamentazione differenziata è giustificata dal diverso finanziamento di base delle università e delle scuole universitarie professionali da parte della Confederazione e degli enti responsabili, nonché dalla diversa impostazione delle attività di ricerca. Le scuole universitarie professionali raccolgono gran parte dei fondi destinati alla ricerca applicata mediante il finanziamento di progetti. L’obiettivo è quello di consentire che le attività di ricerca presso le scuole universitarie professionali siano orientate all'applicazione, vengano condotte in collaborazione con un partner economico e siano finanziate di conseguenza. Il finanziamento di progetto – nota bene: praticamente senza finanziamento di base – deve coprire l'insieme dei costi del personale (docenti, assistenti, personale scientifico e tecnico) e delle spese per il materiale, unitamente ai costi per l’esercizio dei servizi centrali e dell’infrastruttura aziendale.
Attualmente, la CTI rimborsa, in singoli casi, i costi overhead anche ad altri istituti beneficiari provvisti di una contabilità analitica. Nel frattempo, tuttavia, sono sempre più numerosi gli istituti di ricerca che adottano un sistema a contabilità analitica e che richiedono alla CTI un overhead. A fronte delle numerose richieste, i mezzi finanziari a disposizione della CTI non sono sufficienti per rimborsare l’overhead ad altri istituti di ricerca. Di conseguenza, fino al nuovo disciplinamento successivo alla valutazione, la CTI concederà un overhead esclusivamente alla scuole universitarie professionali.
Con esso viene coperta una parte dei costi di ricerca indiretti che insorgono per gli istituti. Tra questi figurano i costi infrastrutturali, quali l'ammortamento di mobilia e materiale, gli interessi debitori, la manutenzione (portinaio, elettricità e riscaldamento, riparazioni e assicurazioni) e i costi di amministrazione, quali i costi per i servizi centrali, le commissioni, l’informatica, la contabilità e l’amministrazione del reparto). I contributi overhead sono sovvenzioni e, in quanto tali, rientrano nel
10 campo d’applicazione della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità . Le modalità di versamento si basano sull’articolo 23 LSu (cfr. spiegazioni dell’articolo 10y).
10 LSu, RS 616.1