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Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine

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vendita, la vendita e la distribuzione (cfr. anche l’art. 2 par. 3 del regolamento UE summenzionato).

Articolo 15a (nuovo)

Conformemente all’allegato 11 dell’accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo veterinario), la Svizzera è tenuta ad applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/20055 al commercio tra la Svizzera e la Comunità europea e all’importazione da Stati terzi. Il regolamento (CE) n. 1/2005 disciplina in particolare il trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità e all’articolo 6 paragrafo 1 prevede che possono fungere da trasportatori solo le persone che detengono un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1. Il rilascio dell’autorizzazione compete ai Cantoni. Il capoverso 1 dell’articolo 15a crea una base legale esplicita per le disposizioni previste all’articolo 170 OPAn. Chiunque effettua trasporti internazionali di animali a titolo professionale necessita di un’autorizzazione (cpv. 1).

Per i trasporti internazionali sono necessari accordi e norme internazionali affinché i mezzi di carico e di trasporto possano essere coordinati tra di loro nei vari Paesi. In tal modo anche in caso di lunghe distanze gli animali non vengono stressati inutilmente dalle inevitabili soste intermedie o di trasbordo e i tempi di trasporto possono essere contenuti al minimo. Ciò vale soprattutto per il trasporto aereo di animali, ambito in cui la International Air Transport Association (IATA) stabilisce, a livello intersettoriale, le norme per tutte le compagnie di trasporto aereo (cfr. art. 176 OPAn). Il Consiglio federale deve pertanto avere la facoltà di stabilire quali norme internazionali vanno rispettate nel trasporto internazionale di animali (cpv. 2).

Il nuovo articolo 15a dovrà essere coordinato con un’eventuale nuova regolamentazione a seguito dell’iniziativa parlamentare Marty Kälin (07.417) “Controlli alle frontiere e trasporto d’animali”, dal momento che anche in tale testo è prevista la creazione di un nuovo articolo 15a.

Articolo 20a (nuovo)

L’opinione pubblica è molto interessata alle informazioni sulla sperimentazione animale. La comunicazione e la trasparenza in un settore delicato come questo devono quindi essere migliorate. L’autorizzazione degli esperimenti sugli animali è un compito che spetta ai Cantoni (art. 18 LPAn). Con il nuovo articolo 20a si intende tuttavia incaricare il Consiglio federale affinché regolamenti l’informazione al pubblico sulla sperimentazione animale. Una regolamentazione analoga si trova nella legge del 21 marzo 20036 sull’ingegneria genetica (art. 12 cpv. 2).

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L’informazione è possibile solo se non vi si oppongono interessi sensibili, pubblici o privati, preponderanti (cfr. art. 180 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 19997[Cost.] e art. 10 cpv. 3 della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del

4 RS 0.916.026.81

5Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli

animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1

6 RS 814.91

7 RS 101