Rapporto PLAn
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo l’articolo 31 capoverso 2 attualmente in vigore l’autorità federale competente persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27. Tuttavia le spetta l’azione penale solo nei casi in cui svolge anche una funzione di controllo e può quindi constatare fattispecie penali.
Pertanto persegue e giudica le infrazioni nell’ambito della conservazione delle specie (art. 27 cpv. 1). La competenza per le azioni penali in tale ambito deve tuttavia essere stabilita nella nuova LF-CITES (cfr. art. 29 progetto LF-CITES).
Secondo l’allegato 11 dell’Accordo veterinario, i controlli veterinari di confine si effettuano ancora solo presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti in caso di importazione o transito da Paesi terzi, vale a dire da Stati che non sono membri dell'UE. I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’Accordo. Attualmente si tratta degli aeroporti internazionali di Zurigo e Ginevra, in cui è tuttora presente l’UFV. La competenza dell’UFV in materia di perseguimento penale si limita quindi alle infrazioni commesse all’atto dell’importazione e del transito da tali Paesi terzi che vengono constatate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. In caso di infrazione concomitante alla legge del 18 marzo 200516 sulle dogane o alle legge del 12 giugno sull’IVA (LIVA)17, l’azione penale spetta anche in futuro all’Amministrazione delle dogane.
Nel capoverso 3 all’elenco delle leggi viene aggiunta la LIVA.
Articolo 32 capoverso 2bis (nuovo) e capoverso 5
L’articolo 32 disciplina l’esecuzione della LPAn da parte della Confederazione e dei Cantoni. Secondo il capoverso 2 l’esecuzione spetta ai Cantoni, a meno che la legge non preveda diversamente.
In un nuovo capoverso 2bissi stabilisce esplicitamente che il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d’esecuzione nonché ai risultati dei controlli e delle inchieste. Una disposizione simile si riscontra nella legge del 9 ottobre 199218 sulle derrate alimentari (LDerr, art. 36). Si raccomanda di inserire una disposizione analoga nella legge sulla protezione degli animali e nella legge sulle epizoozie, in particolare con riferimento al coordinamento dei controlli lungo la filiera alimentare e al piano di controllo nazionale pluriennale (PCN). In ambito veterinario sono previsti, a livello di ordinanza, numerosi obblighi di notifica da parte dei Cantoni. Le notifiche vengono effettuate attraverso il sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a della legge del 1° luglio 196619 sulle epizoozie (LFE), uno strumento utile per l’adempimento degli obblighi negli ambiti delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari.
Come nel diritto previgente, lo svolgimento della procedura di autorizzazione di cui all’articolo 7 capoverso 2 resta di competenza della Confederazione (cpv. 5). Sulla base dell’accordo veterinario con l’UE, l’esecuzione al confine doganale viene effettuata dall’autorità federale competente soltanto ai posti d’ispezione frontalieri riconosciuti (cfr. le spiegazioni relative all’art. 31). Di conseguenza occorre adeguare l’articolo 32 capoverso 5.
16 RS 631.0
17 RS 641.20
18 RS 817.0
19 RS 916.40