Rapporto PLAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine

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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato 11 dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli (il cosiddetto Accordo veterinario).

5.3 Forma dell’atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

5.4 Delega di competenze legislative

Il progetto di revisione della LPAn contiene nuove norme di delega al Consiglio federale:

- Conformemente all’articolo 7 capoverso 4 il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l’immissione in commercio e l’utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all’addestramento e al controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi.

- Conformemente all’articolo 15a capoverso 2, il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nel trasporto internazionale di animali.

- Conformemente all’articolo 20a il Consiglio federale regolamenta l’informazione al pubblico sulla sperimentazione animale.

- Conformemente all’articolo 23 capoverso 4, il Consiglio federale può rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all’estero.

- Secondo l’articolo 32 capoverso 2bisil Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d’esecuzione e ai risultati dei controlli e delle inchieste.

Per quanto riguarda la facoltà del Consiglio federale di concludere trattati, si rinvia alle spiegazioni relative all'articolo 23 capoverso 4 e all’articolo 32a.