Rapporto PLAn
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Considerata la nuova legge sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES), il capoverso 1 deve essere abrogato o integrato (cfr. art. 28 progetto LF-CITES)13. Qualora, contrariamente alle aspettative, i lavori relativi alla nuova LF-CITES dovessero ritardare, la disposizione penale proposta all’articolo 28 del progetto LF-CITES dovrebbe essere inserita nell’articolo 27 capoverso 1 LPAn.
Il capoverso 2 viene adeguato al nuovo articolo 14 (cfr. sopra). Non essendo più prevista la pena dell’arresto nel CP, tale concetto deve essere cancellato. Inoltre le infrazioni commesse per negligenza non devono più essere punite allo stesso modo delle infrazioni intenzionali. Si propone pertanto di punire l'autore che ha agito per negligenza con una multa ai sensi dell'articolo 106 CP.
Articolo 28 capoverso 1 periodo introduttivo nonché lettere h (nuovo) e i (nuovo), capoverso 2 e capoverso 3
Al capoverso 1 deve essere cancellato il concetto di arresto. La pena per le infrazioni intenzionali deve essere più elevata rispetto a quella relativa alle infrazioni commesse per negligenza, pertanto si prevede rispettivamente una multa fino a 20 000 franchi (cpv. 1) e una multa ai sensi dell’articolo 106 CP (cpv. 2).
All’elenco delle infrazioni punibili secondo il capoverso 1 si aggiungono 2 fattispecie (lett. h e i). Finora entrambe le infrazioni erano incluse nel capoverso 3. Il capoverso 1 viene ampliato in concomitanza con la modifica del capoverso 3 (cfr. sotto). La violazione delle prescrizioni sul commercio professionale di animali o sull’utilizzo di animali vivi per la pubblicità è equiparabile alla violazione delle prescrizioni sul trasporto di animali (lett. d) o sulla macellazione di animali (lett. f), pertanto deve essere inserita nel capoverso 1.
Nel capoverso 3 viene rivista la norma penale in bianco. Queste ultime sono da evitare, poiché violano l’imperativo della determinatezza. Deve essere punito chi viola intenzionalmente o per negligenza una prescrizione d’esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
Articolo 31 capoverso 1, capoverso 2 e capoverso 3
La competenza dei Cantoni in materia di azione penale, sancita all’articolo 31 capoverso 1, primo periodo, viene mantenuta.
Il secondo periodo dell’articolo 31 capoverso 1 rinvia all’articolo 258 della legge del 15 giugno 193414 sulla procedura penale (PP), che non è stato inserito nel nuovo Codice svizzero di procedura penale (CPP), poiché non aveva raggiunto una rilevanza pratica15. Non appena la PP verrà abrogata con l'entrata in vigore del CPP, verrà soppresso anche l’istituto dell’azione d’ufficio ai sensi dell’articolo 258 PP. Il secondo periodo dell’articolo 31 capoverso 1 deve pertanto essere cancellato senza essere sostituito.
13 Le disposizioni di coordinamento relative al rapporto tra la LF-CITES e la versione rivista della LPAn vengono illustrate nel messaggio.
14 RS 312.0
15 Cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1240.