Rapporto PLAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine

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Governo e dell’Amministrazione [LOGA]), in particolare la salvaguardia dei segreti di fabbricazione e d’impresa. Sono concepibili regolamentazioni sull’informazione simili a quelle previste per il settore degli organismi geneticamente modificati nell’ordinanza del 10 settembre 20089 sull’emissione deliberata nell’ambiente. In tale ordinanza sono elencati i dati che sono pubblici in ogni caso (art. 54 cpv. 4). In caso di inoltro di documenti relativi alla domanda occorre indicare i dati da trattare in modo confidenziale (art. 55 cpv. 1). Si tiene inoltre un elenco degli esperimenti autorizzati (art. 56).

Articolo 23 capoverso 4 (nuovo)

Con il nuovo capoverso 4 si intende conferire al Consiglio federale la facoltà di concludere trattati di diritto internazionale relativi allo scambio di informazioni sui divieti pronunciati. Si tratta in prima linea di consentire lo scambio di informazioni con il Principato del Liechtenstein, con il quale esiste già una stretta collaborazione in ambito veterinario sulla base del trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 192310 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Capitolo 5 Disposizioni penali

Il 1° gennaio 2007, con la revisione della parte generale del Codice penale del 21 dicembre 193711 (CP), è entrato in vigore il nuovo sistema sanzionatorio. Le pene detentive di breve durata sono sostituite dalla pena pecuniaria e dal lavoro di pubblica utilità.

La legge sulla protezione degli animali prevede per le infrazioni la pena detentiva (detenzione, arresto) o la multa. Le sanzioni devono essere adeguate al nuovo CP12 e in certi casi commutate per ragioni di sistematicità e di logica delle pene.

Articolo 26 capoverso 1 periodo introduttivo e capoverso 2

Nel capoverso 1 si deve quindi eliminare il rinvio a detenzione e multa. Secondo l’articolo 26 capoverso 1, chi maltratta un animale deve essere punito – conformemente all’articolo 333 capoverso 2 lettera b CP – con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Dal momento che l’arresto non è più previsto come pena nel CP, dal capoverso 2 deve essere eliminato tale concetto. Per le infrazioni commesse per negligenza è prevista una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Articolo 27 rubrica e capoverso 2

La rubrica di questa disposizione deve essere adeguata al nuovo titolo della terza sezione.

8 RS 172.010

9 RS 814.911

10 RS 0.631.112.514

11 RS 311.0

12 La nota a pié di pagina n. 9 della LPAn rinvia già al nuovo articolo 333 cpv. 2 CP.