Rapporto PLAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali dell’avamprogetto

1.1 Premessa

La legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn) è entrata in vigore il 1° settembre 2008. Sebbene questa legge sia stata emanata pochi anni fa e sia entrata in vigore solo di recente, risulta necessario apportare alcune modifiche e miglioramenti.

La gestione attuale della sperimentazione animale non risponde più alle esigenze odierne. Il presente progetto crea una base legale esplicita per il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, che consente un trattamento efficiente delle informazioni. Per quanto riguarda il commercio di pelli di cane e di gatto, le disposizioni vengono adattate a quelle vigenti nell’Unione europea. Con la regolamentazione proposta si accoglie quanto richiesto nella mozione “Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto” (07.3848), respinta a suo tempo dalle Camere federali. Le disposizioni penali della LPAn vengono adeguate alla nuova parte generale del Codice penale e si chiariscono le competenze per l’azione penale; inoltre vengono introdotte alcune modifiche puntuali.

1.2 Trattamento di interventi parlamentari

La mozione Barthassat del 20 dicembre 2007 "Vietare il commercio e l’esportazione di pelli di gatto" (07.3848) incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una revisione parziale della legge sulla protezione degli animali con la quale siano vietati il commercio e l’esportazione di pelli di gatto. Con la revisione proposta della LPAn la mozione è adempiuta e può essere stralciata.

2 Spiegazioni riguardo alle singole disposizioni

Articolo 5 capoversi 1bis (nuovo) e 2

Il nuovo capoverso 1bisdell’articolo 5 dovrebbe creare una base legale esplicita per le regolamentazioni previste negli articoli 199 e 203 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn). In base a tali disposizioni, determinati corsi di formazione e perfezionamento devono essere riconosciuti o autorizzati dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV) o da un’autorità cantonale.

Nel capoverso 2, a seguito dell’introduzione del capoverso 1bis, si introduce un adeguamento linguistico, ossia viene precisato il soggetto della frase.

1RS 455

2 RS 455.1