Rapporto PLAn

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine

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Articolo 7 rubrica e capoverso 4 (nuovo)

Il nuovo capoverso 4 dell’articolo 7 crea una base legale esplicita per subordinare ad obbligo di annuncio o di autorizzazione o addirittura per vietare l'immissione in commercio e l’utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi per l’addestramento e il controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi. Si tratta in particolare dell’obbligo di autorizzazione e annuncio relativo all’utilizzo di una tana artificiale per l’addestramento di cani da caccia (art. 75 OPAn), del divieto di utilizzo di certi dispositivi (art. 76 cpv. 2) e dell’obbligo di autorizzazione per determinati apparecchi (art. 76 cpv. 3). La rubrica è stata adeguata di conseguenza.

Articolo 10 capoverso 2 secondo periodo

Conformemente al capoverso 2 dell’articolo 10, il Consiglio federale emana prescrizioni sull’allevamento e sulla produzione di animali (primo periodo). Esso può vietare l’allevamento, la produzione e la detenzione di animali con determinate caratteristiche, in particolare con anomalie fisiche e comportamentali (secondo periodo). Con la nuova regolamentazione proposta, il Consiglio federale può vietare l’importazione, il transito e l’esportazione nonché l’immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche. La disposizione proposta consente di evitare che tali animali possano essere importati o presentati in esposizioni.

Titolo prima dell’art. 13

L’attuale titolo della sezione deve essere cambiato. Per circolazione si intende l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali. Nella definizione di circolazione di animali e prodotti animali rientrano anche l’importazione nel traffico turistico e il commercio nazionale di pelli di cane e di gatto (cfr. quanto indicato di seguito per l’art. 14 cpv. 2).

Articolo 14 rubrica e capoverso 2

Secondo l’attuale articolo 14 capoverso 2 in Svizzera è vietata l’importazione di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati. Nell’Unione europea (UE) il 16 gennaio 2008 è entrato in vigore – ed è applicabile dal 31 dicembre 2008 – il regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 20073, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Il regolamento dell’UE si spinge quindi oltre la normativa in vigore in Svizzera, che per il momento vieta soltanto l'importazione.

Con la modifica proposta dell’articolo 14 si realizza la mozione Barthassat (07.3848 “Vietare il commercio e l’esportazione di pelli di gatto”). L’attuale divieto d'importazione di pellicce di cane e di gatto e di loro derivati dovrà essere esteso, come nell’UE, al transito, all’esportazione e al commercio. La mozione Barthassat richiede solo un divieto per le pelli di gatto, ma l’attuale articolo 14 capoverso 2 comprende già anche le pelli di cane. Anche il divieto vigente nell’UE concerne sia le pellicce di cane che di gatto. Per “commercio” s’intende in particolare l’offerta in

3 GU L 343 del 27.12.2007, p. 1