Rapporto PLAn
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine
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Articolo 35b (nuovo)
Questa nuova disposizione crea nella LPAn una base legale esplicita per il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. L’ordinanza del Consiglio federale sul sistema d’informazione elettronico prevista per il 2010 si fonderà su questa ulteriore base legale. La Confederazione gestisce nel settore degli esperimenti sugli animali un sistema d’informazione elettronico (cpv. 1), in particolare per l’autorizzazione e la sorveglianza degli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione di animali da laboratorio. Questa soluzione informatica serve all’adempimento dei compiti della Confederazione e rappresenta un importante strumento di lavoro per le autorità cantonali d’esecuzione. Tale sistema consente di rendere migliore e più efficiente la procedura di autorizzazione e di sorvegliare in modo più agevole gli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione di animali da laboratorio.
Il fatto che le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali abbiamo il diritto di accedere anche alle domande di autorizzazione presentate in altri Cantoni dovrebbe influire positivamente sul tentativo di migliorare la protezione degli animali nel settore della sperimentazione animale (cpv. 3). Le informazioni provenienti dagli altri Cantoni possono rappresentare un aiuto prezioso ai fini della valutazione delle domande di autorizzazione.
I costi di esercizio, pari a circa 400 000 franchi, sono a carico della Confederazione e degli utenti (Cantoni) nella misura del 50% ciascuno. Per l’utilizzo di questo sistema i Cantoni pagano una tassa, il cui importo è stabilito dal Consiglio federale tenendo conto dei principi di equivalenza e di copertura dei costi (art. 46a cpv. 3 LOGA). I Cantoni hanno dal canto loro la facoltà di riscuotere tasse per la procedura di autorizzazione dagli istituti e laboratori che intendono effettuare esperimenti sugli animali e dai centri di detenzione di animali da laboratorio.
3 Conseguenze
Le modifiche di legge proposte non comportano nell’immediato alcun onere supplementare a livello finanziario o del personale né altre conseguenze particolari.
4 Rapporto con il programma di legislatura
L’avamprogetto non è stato inserito nel programma di legislatura.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 80 capoverso 1 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. In questo ambito la Confederazione ha piena competenza legislativa.