Rapporto PLAn
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Resta di competenza della Confederazione anche il controllo della circolazione delle specie di flora e di fauna protette in applicazione della Convenzione del 3 marzo 197320 sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione. Qualora, contrariamente alle aspettative, i lavori relativi alla nuova LF-CITES dovessero rallentare, il capoverso 5 dell’articolo 32 LPAn dovrebbe essere integrato di conseguenza.
Articolo 32a (nuovo)
Il Consiglio federale deve poter concludere trattati di diritto internazionale sulla ricerca, la formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni. A risultare in primo piano è la collaborazione transfrontaliera con il Principato del Liechtenstein nell’esecuzione della presente legge (cfr. anche le spiegazioni relative all’art. 23 cpv. 4). La collaborazione a livello di formazioni può inglobare anche i corsi per le persone che si occupano di animali. È pensabile anche una collaborazione con altri Stati, in particolare con i Paesi limitrofi.
Articolo 32b (nuovo)
A differenza dell'ordinamento procedurale generale previsto dalla legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA), nell’ambito della protezione degli animali le decisioni delle autorità federali devono essere impugnabili mediante opposizione. In tal modo si evitano equivoci, piccoli errori e ambiguità da parte dell’autorità decisionale. La maggior parte delle controversie che sorgono nelle decisioni di prima istanza dovrebbe essere regolata in questo modo. Il termine è di dieci giorni, il che consente di motivare a sufficienza l’opposizione.
Articolo 35a (nuovo)
L’aumento della complessità dei compiti dei servizi veterinari statali richiede una maggiore professionalizzazione. L’articolo 32 capoverso 4 LPAn prevede quindi che il Consiglio federale regolamenti la formazione e il perfezionamento delle autorità d’esecuzione. Sulla base dell’articolo 2 LFE e dell’articolo 41 capoverso 1 LDerr il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 24 gennaio 200722 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Sulla base dell’articolo 16 di tale ordinanza il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ha nominato la Commissione della formazione per il servizio veterinario, cui spetta anche l’organizzazione degli esami.
Analogamente agli articoli 3a LFE e 41a LDerr, anche nella legge sulla protezione degli animali è prevista esplicitamente la nomina di una commissione d’esame.
20RS 0.453