Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Provvedimenti nel quadro della legge sui disabili

Oltre alla LAI, anche la legge sui disabili (LDis) si prefigge di integrare il più possibile i disabili nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Questa legge ha lo scopo di ridurre, mediante provvedimenti legali idonei, le difficoltà e gli ostacoli che circondano i disabili e gravano su di essi. Si rivolge quindi alla società nel suo insieme, cercando di influire sulle sue condizioni quadro, affinché le persone che non rispondono ai suoi canoni generali non siano marginalizzate ed escluse. La LDis prevede inoltre la possibilità di realizzare progetti pilota per l'integrazione dei disabili e degli invalidi nella vita professionale.

Necessità d'intervento

La 5a revisione ha posto l'accento soprattutto sui provvedimenti d'integrazione, che verranno ulteriormente perfezionati con la revisione 6a e 6b. Nel 2018 si prevedono a tal fine spese supplementari per 370 milioni di franchi. L'attuale sistema delle rendite presenta tuttavia una serie di caratteristiche che ostacolano l'integrazione, dato che i beneficiari di rendita che riprendono a lavorare o che aumentano il proprio grado d'occupazione sono spesso penalizzati finanziariamente. Per promuovere ulteriormente l'integrazione e sgravare l'AI occorre quindi adeguare il sistema di rendite.

Il grafico seguente mette in relazione le rendite previste dal sistema attuale, il reddito lavorativo e il reddito complessivo. La somma dei tre strati (reddito lavorativo, rendita AI e rendita PP) corrisponde al reddito complessivo dell'assicurato. Nella parte più a sinistra del grafico è raffigurata la situazione degli assicurati con un grado d'invalidità del 100 per cento e senza reddito lavorativo, che percepiscono quindi una rendita AI e una rendita PP intere. Più aumenta il reddito lavorativo, più diminuisce il grado d'invalidità e la relativa frazione di rendita AI e PP. Il reddito complessivo aumenta costantemente tra il grado d'invalidità del 100 per cento e il grado d'invalidità del 70 per cento perché l'assicurato consegue un reddito lavorativo in aggiunta alle rendite AI e PP intere. Se il grado d'invalidità scende al di sotto del 70 per cento, la rendita AI e la rendita PP si riducono di un quarto. Ne consegue una considerevole diminuzione del reddito complessivo nonostante l'aumento del reddito lavorativo. Questo effetto soglia si osserva anche quando il grado d'invalidità scende al di sotto del 60, del 50 e del 40 per cento. Tendenzialmente, inoltre, il reddito complessivo si riduce man mano che diminuisce il grado d'invalidità.

Sistema di rendite attuale dal punto di vista degli assicurati

6'000

5'000

Rendita PP 4'000 Rendita AI 3'000 Reddito lavorativo

2'000 1'000 0

0 1'500 3'000 4'500 6'000 Reddito lavorativo 100% 70% 60% 50% 40% Grado d'invalidità 3/4 1/2 1/4 Frazione di rendita