Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 15 pagine
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gemeinschaft erfolgt, und
3. das Gesuch einer in der Schweiz ansässigen Religionsgemeinschaft vorliegt.
Das nähere Verfahren und die Bewilligungserteilung richten sich nach einem zwischen dem Bundesamt für Migration und der Religionsgemeinschaft abzuschließendem Abkommen.
2.3 Art. 19a
Art. 19a Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS (prestatori di servizi)
I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5 se:
a. gli interessati forniscono prestazioni transfrontaliere di servizi; e
b. il soggiorno supera i 90/120 giorni.
Approvazione Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: CVP, FDP.Die Liberalen, Grüne / Les Verts, SVP Cerchie interessate: CP, DJS, EKM, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, KV Schweiz, Philip Morris S.A., SAGV, SBV /USP, SGB / USS, SGV / USAM, SSV /UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, VDK, VSAA / AOST, VZE
BE wünscht die zusätzliche Einführung einer Ziffer 2 mit folgendem Wortlaut:
"Bei Bedarf können die Kantone zusätzliche Kurzaufenthaltsbewilligungen im Rahmen der Höchstzahlen nach Anhang 1 Ziffer 1 erteilen."
FR wünscht die Ergänzung dieses Artikels mit einem Buchstaben c: "la prestation de service fournie n'est pas réglée par un accord spécifique relatif à la prestation de service."
SG und GE wünschen, dass in der Verordnung nur "...mehr als 120 Tage..." steht, und die Zahl 90 gestrichen wird.
2.4 Art. 20
Art. 20 Contingenti dei permessi di dimora per cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS
1 I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numero 1 lettera a.
2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.
3 Su domanda, l’UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 2.
4 I Cantoni possono rilasciare di propria competenza permessi di dimora ai prestatori di servizi transfrontalieri cittadini di Stati con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone e il cui soggiorno supera 90/120 giorni, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5.