Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 15 pagine

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II Parte speciale

2. Risultati della procedura di consultazione relativi alle singole disposizioni dell'OASA

2.1 Art. 18a

Art. 18a Permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora

1 I permessi di soggiorno di breve durata di cui all'allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa.

2 I permessi di dimora di cui all'allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa.

Approvazione Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: CVP, FDP.Die Liberalen, Grüne / Les Verts, SVP Cerchie interessate: CP, DJS, EKM, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, KV Schweiz, Philip Morris S.A., SAGV, SGB / USS, SGV / USAM, SSV /UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, VDK, VSAA / AOST, VZE

SBV / USP empfindet diesen Artikel als unnötig und beantragt dessen Streichung.

2.2 Art. 19

Art. 19 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini di Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 1 lettera a.

2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

3 Su domanda, l’UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 1.

4 Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che:

a. in un arco di tempo di dodici mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e

2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto

dell’effettivo totale del personale dell’azienda;

b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di dodici mesi ed esercitano un’attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

Approvazione Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: CVP, FDP.Die Liberalen, Grüne / Les Verts, SVP Cerchie interessate: CP, DJS, EKM, KV Schweiz, Philip Morris S.A., SAGV, SBV / USP, SGB / USS, SGV / USAM, SSV /UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, VDK, VSAA / AOST, VZE

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) schlägt folgende neue Regelung vor:

Art. 19 Abs. 4 lit. c VZAE

c. die als Missionarinnen und Missionare unentgeltlich in der Schweiz tätig sind und

1. die maximale Dauer des Aufenthalts von vornherein feststeht und 24 Monate nicht übersteigt, und

2. deren Aufenthalt in der Schweiz im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms für Missionare einer Religions-