Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 15 pagine
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1.3.3.7 Ulteriori accordi sullo scambio di tirocinanti
ZH auspica che la Svizzera concluda accordi sullo scambio di tirocinanti con tutti gli Stati BRIC (Brasile, Russia, India, RD Cina), non da ultimo nella scia degli sforzi profusi dal Consiglio federale per concludere con tali Stati accordi di libera circolazione.
1.3.3.8 Esclusione dal contingente
ZH auspica che gli stagiaires, i giovani alla pari i giovani nel quadro di uno scambio di giovani non sottistiano a contingente.
1.3.3.9 Ulteriori osservazioni
BL auspica che i contingenti non esauriti siano ripartiti tra i Cantoni.
BE e SG auspicano che i contingenti possano essere trasferiti da un pool all'altro.
FR chiede un nuovo articolo 18b OASA che definisca più da vicino i prestatori di servizio conformemente agli articoli 19a e 20a OASA.
TI auspica un maggiore controllo nei Cantoni al momento di rilasciare permessi contingentati a prestatori di servizi UE/AELS; chiede che i Cantoni controllino rigorosamente che i
90 giorni siano effettivamente interamente esauriti.
L'Arbeitgeberverband Basel auspica che prima di fissare i contingenti massimi siano imperativamente sentiti le aziende di rilievo, le associazioni dell'economia e i Cantoni.
GDS e i Verdi si mostrano critici nei confronti del cosiddetto «modello a due cerchie».
I Verdi chiedono l'introduzione di un diritto garantito per legge al ricongiungimento familiare per i cittadini di Stati terzi esercitanti attività lucrativa.
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni propone, a complemento del proposto articolo 19 capoverso 4 lettera c OASA (vedi più avanti), una variante che disciplini il regolamento del soggioreno dei missionari in un nuovo articolo 41a OASA in combinazione con l'articolo 30 capoverso 1 lettera g LStr (scambi internazionali nel settore economico,
scientifico e culturale):
Art. 41a OASA (nuovo)
È rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata non computato sui contingenti di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2 allo straniero attivo in Svizzera in qualità di missionario a titolo volontario nella cornice di un programma di scambio internazionale di una comunità religiosa presente anche in Svizzera, se:
a. sussiste un invito di una comunità religiosa presente in Svizzera, e
b. la durata massima del soggiorno è definita in anticipo, e
c. i dettagli procedurali per il rilascio del permesso sono retti da un accordo da concludersi tra l'Ufficio federale della migrazione e la comunità religiosa.
L'UPS chiede un adeguamento dell'articolo 12 capoversi 1 e 3 OASA (nuova versione in base alla nuova struttura dell'ordinanza).
Il VZE attribuisce importanza alla ripartizione degli emolumenti.