Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine
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2.2.28 Indennità per il trasporto di giornali
Situazione attuale
Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni per il trasporto di quotidiani e settimanali in abbonamento nonché di giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro. Complessivamente la Confederazione indennizza queste prestazioni della Posta con 30 milioni di franchi all’anno (20 mio. per la stampa regionale e locale, 10 mio. per la stampa associativa). Il DATEC approva i prezzi per i prodotti per i quali sussiste il diritto ai contributi. Nella legge sulle poste i 10 milioni destinati alla stampa associativa sono accordati fino al 31 dicembre 2011. Nel messaggio concernente la nuova legge sulle poste il Consiglio federale prevede una limitazione nel tempo anche per il contributo alla stampa regionale e locale (fino al 31 dicembre 2014).
Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)
PF 2011 PF 2012 PF 2013
801/A2310.0336 PEG, indennità per il trasporto
di giornali 30 2020
Misure
Entro la fine del 2011 l’indennità concessa dalla Posta per ridurre il prezzo del trasporto dei giornali sarà soppressa anche per la stampa regionale e locale. Di conseguenza viene a cadere anche l’approvazione dei prezzi da parte del DATEC.
Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)
PF 2011 PF 2012 PF 2013
801/A2310.0336 PEG, indennità per il trasporto
di giornali − 20,0 20,0
Premesse normative
Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 4: abrogazione al 31 dicembre 2011 dell’articolo 15 capoversi 2–6 della legge del 30 aprile 199756 sulle poste (LPO).
Nel messaggio del 20 maggio 200957 concernente la legge sulle poste il Consiglio federale ha chiesto che la promozione indiretta della stampa fosse interamente soppressa entro la fine del 201458. Questo provvedimento deve essere anticipato di tre anni, nel quadro del PCon 11/13. Il Consiglio federale ribadisce che i contributi alla stampa associativa rimangono soppressi.