Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine
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riforma del settore delle fideiussioni per le piccole e medie imprese, oltre a portare l’importo massimo della fideiussione da 150 000 a 500 000 franchi, è anche stata estesa dal 50 al 65 per cento l’entità per l’assunzione delle perdite ed è stato innalzato il contributo ai costi amministrativi, riducendo in tal modo il divario esistente rispetto alle condizioni previste per le fideiussioni nelle regioni montane. Le nuove norme sulle fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese permetteranno dunque di controbilanciare in ampia misura la preventivata soppressione delle fideiussioni nelle regioni montane.
Le fideiussioni nelle regioni montane sono ammortizzate sull’arco di 10−20 anni. Dalle fideiussioni concesse prima della fine del 2010 anche negli anni successivi possono pertanto derivare perdite di cui la Confederazione è tenuta a farsi carico. I contributi ai costi di interesse possono essere concessi a un tasso pari al massimo ai due quinti dell’interesse commerciale usuale, per una durata sino a sei anni. Anche in questo caso la Confederazione è tenuta a garantire il finanziamento di tali impegni sino alla loro scadenza. Entrambi questi fattori fanno in modo che questa misura non consenta di ridurre l’integralità dei mezzi iscritti nell’attuale piano finanziario. Negli anni 2011-2013 si prevedono spese conseguenti dell’ordine di quasi 1 milione all’anno. Tra il 2014 e il 2024 bisogna poi da attendersi, a seguito della diminuzione del numero delle fideiussioni, un calo progressivo delle spese della Confederazione in questo ambito.
Poiché i Cantoni non partecipano al finanziamento delle fideiussioni nelle regioni montane, la soppressione di questo strumento di politica regionale non avrà incidenza alcuna sulle finanze cantonali. Va inoltre considerato che, nell’ambito delle fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese, anche in futuro sarà possibile concedere fideiussioni a favore delle regioni montane.
2.3 Altre misure volte a ridurre le uscite
2.3.1 Revisione totale della legge sull’alcool
La Regia federale degli alcool (RFA) è un istituto della Confederazione. L’utile netto derivante dagli introiti fiscali della RFA, al netto delle spese di quest’ultima, è destinato in ragione del 10 per cento ai Cantoni e in ragione del 90 per cento alla Confederazione, che è tenuta a devolverli all’AVS/AI. I compiti della RFA sono definiti nella legge del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680), la quale prevede un oneroso sistema di imposizione e di controllo, basato tra l’altro su tre monopoli federali e 43 diverse autorizzazioni.
La RFA e i suoi compiti saranno riordinati nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool. Ai fini del Programma di consolidamento 2011−2013, quattro sono gli aspetti che rivestono importanza:
− la privatizzazione di Alcosuisse: è prevista la soppressione del monopolio sull’importazione di etanolo con un tenore alcolico di almeno l’80 per cento