Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine
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Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)
PF 2011 PF 2012 PF 2013
Designazione degli Stati di provenienza sicuri − 2,5 5,0 Semplificazione della procedura d’asilo in caso
di domande di riesame e domande multiple − 4,5 4,5 Procedura materiale accelerata, abbreviazione
del termine di ricorso − 2,5 2,5
Totale − 9,5 12,0
Designazione degli Stati di provenienza sicuri
L’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione verso determinati Stati di provenienza sarà in genere ritenuta ragionevolmente esigibile.
Secondo il diritto vigente, se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, viene disposta l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStr). Il diritto vigente non contempla alcuna disposizione che preveda una presunzione a favore dell’esecuzione dell’allontanamento.
La questione della ragionevolezza va esaminata nel caso concreto. Per l’Ufficio federale della migrazione condurre accertamenti all’estero (ad es. sulla presenza di congiunti o sulle possibilità di cura) è spesso arduo e comporta un notevole dispendio di tempo. Tale compito risulta inoltre oltremodo problematico quando il richiedente l’asilo o lo straniero in questione non coopera a dovere o tace fatti essenziali.
Al fine di rendere meno onerosi gli accertamenti, si intende quindi inserire nella legge una disposizione in virtù della quale si presume che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri verso gli Stati designati dal Consiglio federale sia sempre possibile. La presunzione proposta può essere confutata dall’interessato, se rende verosimile che nel caso concreto l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è ragionevolmente esigibile. Se non riesce nell’intento, questi è allontanato o espulso, sempre che ciò sia conforme al diritto internazionale e tecnicamente possibile. In caso contrario lo straniero è ammesso provvisoriamente in virtù dell’articolo 83 LStr.
La nuova disposizione non pregiudica la questione dell’ammissibilità dell’allontanamento o dell’espulsione secondo il diritto internazionale (ad es. nel caso in cui lo straniero rischi di subire torture nel Paese di provenienza). Ciò vale in particolare per gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nell’ambito della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e della CEDU (RS 0.101).