Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine

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ricorsi contro una decisione di non entrata nel merito deferiti all’UFM per nuovo giudizio debbano essere sottoposti a un nuovo esame materiale (la domanda d’asilo viene quindi esaminata due volte). Occorre pertanto semplificare la procedura di non entrata nel merito. Una parte delle domande d’asilo non sarà più esaminata nell’ambito di una procedura di non entrata nel merito, bensì nell’ambito di una procedura materiale accelerata. Le procedure di non entrata nel merito saranno applicabili solo ai casi Dublino e ai casi in cui l’interessato è allontanato verso uno Stato terzo sicuro.

Il termine di ricorso previsto per la procedura materiale è ridotto da 30 a 15 giorni. Concorrerà ad accelerare la procedura d’asilo anche l’abbreviazione dei termini di trattazione applicabili alle decisioni di non entrata nel merito. L’accelerazione della procedura d’asilo dovrebbe permettere di conseguire, nel settore dell’aiuto sociale, economie pari a circa 2,5 milioni di franchi.

Quale misura accompagnatoria alla riduzione del termine di ricorso è prevista in particolare − oltre al prolungamento del termine supplementare per regolarizzare un ricorso al TFA − l’introduzione di una consulenza generale in materia di procedura e di valutazione delle opportunità. Tale strumento permette di migliorare la tutela giurisdizionale dei richiedenti l’asilo e, nel contempo, impedisce che vengano presentati ricorsi votati all’insuccesso, in quanto i richiedenti l’asilo possono beneficiare in anticipo di una consulenza sulle loro prospettive di successo e sulle possibilità giuridiche nell’ambito della procedura d’asilo. L’introduzione di un contributo a terzi per la consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità non inciderà sulle finanze, poiché la consulenza si sostituisce alla presenza alle audizioni di un rappresentante delle istituzioni di soccorso e permette quindi di rinunciare al versamento delle relative indennità.