Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine
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3La convenzione disciplina in particolare:
a. il piano dell’offerta e l’orario;
b. la vendita, compresi i punti di vendita e il servizio di vendita;
c, l’offerta nell’ambito del trasporto dei bagagli;
d. le tariffe.
4La conclusione della convenzione conferisce alle imprese un diritto a sé stante all’indennità nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).
5Se le autorità federali, i Cantoni e le imprese non riescono ad accordarsi su una convenzione ai sensi del capoverso 1 o sulla sua applicazione, l’UFT determina l’offerta di trasporto e l’indennità tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.
Modifica proposta dell’articolo 30 capoverso 2 lettere a e b
2L’offerta di trasporto e l’indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano in particolare:
a. collegamenti basilari adeguati, purché la domanda sia sufficiente;
b. gli imperativi della politica regionale;
Sino alla fine del 2009 si applicava l’articolo 51 capoverso 2 lettere a e b della legge federale sulle ferrovie (RU 1995 3680; in seguito: vLFerr). Secondo tale articolo, nella determinazione dell’offerta occorreva prendere in considerazione collegamenti basilari adeguati e i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite. Nell’ambito del messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici), l’articolo in questione è stato traslato all’articolo 30 capoverso 2 lettere a e b della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2010. Anche l’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza sulle indennità, abrogata alla fine del 2009 (RU 1996 443), è stato ripreso all’articolo 7 capoverso 2 OITRV.
Nel 1996, in sede di revisione della legge sulle ferrovie, il Parlamento ha deciso di attribuire ai collegamenti basilari adeguati un’importanza maggiore di quella prevista dal Consiglio federale, così da garantirli non solo alle regioni urbane, ma anche a quelle periferiche. Adottando la LTV meno di un anno fa, il Parlamento ha quindi ribadito la propria posizione, così come ha fatto il Consiglio federale emanando la OITRV. Da un punto di vista strettamente giuridico, non è dunque possibile stabilire se, alla luce della proposta di prevedere una domanda minima più elevata, sia tuttora possibile garantire collegamenti basilari adeguati. Il Parlamento dovrà pertanto potersi pronunciare nuovamente sulla questione se gli obiettivi di risparmio abbiano la stessa importanza degli interessi che occorre prendere in considerazione in forza dell’articolo 30 capoverso 2. Per consentire la disamina della questione, il Consiglio federale propone una modifica dell’articolo 30 capoverso 2 lettere a e b LTV.
La Confederazione aumenta da 32 a 100 persone al giorno la domanda minima che dà diritto all’indennità. Ne consegue che 160 delle 1300 linee non sono più sostenute. Per questo motivo l’articolo 30 capoverso 2 lettera a LTV è modificato