Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine
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netto della RFA» nel preventivo dell’Amministrazione federale delle finanze, voce che prevede importi annui pari a circa 240 milioni.
I mezzi destinati ad essere versati alla Confederazione derivano sostanzialmente dalla riscossione dell’imposta sull’alcool nel corso degli anni. Il prodotto netto dell’imposta sull’alcool è destinato a finanziare l’AVS/AI (art. 112 cpv. 5 Cost.67) e, secondo l’articolo 111 della legge federale del 20 dicembre 194668, va accreditato di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. I proventi assegnati a tale riserva non sono tuttavia sufficienti a finanziare le prestazioni della Confederazione (pari a oltre 10 miliardi) a favore dell’AVS e dell’AI; la Confederazione deve quindi attingere alle risorse generali (art. 104 cpv. 2 LAVS). Un aumento delle entrate, come quello derivante dalla ripartizione del capitale della RFA, sgrava dunque le finanze federali, in quanto per onorare gli impegni nei confronti dell’AVS e dell’AI saranno utilizzate meno risorse generali.
Nel bilancio della Confederazione non figurano partecipazioni alla RFA. La ripartizione del patrimonio di quest’ultima figura quale provento del conto economico ma non è iscritta a bilancio.
Nonostante la ripartizione del patrimonio, la RFA non dovrebbe comunque avere problemi di liquidità. Se questa improbabile eventualità dovesse verificarsi, provocando a breve termine una carenza di liquidità, la RFA potrebbe ottenere dalla Confederazione i mezzi necessari in virtù dell’articolo 71 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 193269 sulle bevande distillate.
Premesse normative
Il Consiglio federale sancirà in un’ordinanza l’obbligo della RFA di versare i suddetti importi. Si era agito allo stesso modo nel 1986, quando ebbe luogo la ripartizione a favore dei Cantoni.
2.4.3 Adeguamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Il 3 ottobre 2008 le Camere federali hanno approvato la revisione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)70. Tali modifiche si prefiggono di migliorare la parità di trattamento di fronte all’obbligo militare.
Adeguando la tassa d’esenzione dall’obbligo militare si intende garantire una più effettiva equivalenza tra prestazione effettiva del servizio militare e tassa d’esenzione. Occorre in particolare annullare il richiamo esercitato dalla cosiddetta «via blu». Il fenomeno è stato rilevato soprattutto tra coloro che si accingono ad affrontare gli studi in quanto – secondo il vecchio diritto – dal punto di vista delle opportunità mancate il servizio personale comportava un onere molto maggiore rispetto alla tassa d’esenzione. La revisione della LTEO, che prevede un aumento