Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine

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Tali mandati di risparmio concernono il periodo 2004−2008 e sono ora sostituiti da un nuovo mandato previsto all’articolo 4 capoverso 1, relativo al periodo 2011−2013. Il mandato contempla tutti i provvedimenti che il Consiglio federale ha la competenza di adottare in virtù dell’articolo 18 capoverso 1 lettera a della legge federale del 7 ottobre 200573 sulle finanze della Confederazione. Inserendo le misure di consolidamento in un mandato di risparmio sancito dalla legge, si intende sottolineare che il PCon 11/13 va considerato un pacchetto unitario e accrescerne il carattere vincolante. Come espresso all’articolo 4 capoverso 5 (il vigente art. 4a cpv. 5), è fatta ovviamente salva la sovranità del Parlamento in materia di preventivo e, con essa, il potere di decidere diversamente in sede di allestimento del preventivo. Il Parlamento soggiace a vincoli di natura politica ma non giuridica. Le diverse misure di risparmio contemplate dal mandato sono descritte nel dettaglio al numero 2.2. Non è pertanto necessario soffermarvisi nuovamente in questa sede.

L’articolo 4 capoverso 2 (il vigente art. 4a cpv. 2) consente al Consiglio federale di proporre, nel quadro dell’elaborazione del preventivo, una diversa ripartizione tra le diverse misure di sgravio, purché siano complessivamente realizzate le economie annue previste.

L’articolo 4 capoverso 3 estende al periodo 2010−2015 il limite di spesa per l’esercito che il vigente articolo 4a capoverso 4bisprevede per il periodo 2009−2011 (cfr. anche il n. 2.2.5).

In virtù dell’articolo 4 capoverso 4, il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione delle tranche annuali nel settore della difesa, a patto tuttavia che non venga superato il limite di spesa previsto per l’esercito. Questa disposizione rimpiazza l’attuale articolo 4a capoverso 3.

3.2 Legge federale del 20 marzo 200974 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Diritto vigente

Art. 30 Offerta di trasporto e procedura di ordinazione

1 L’offerta di trasporto e l’indennità dei diversi settori sono convenute anticipatamente per scritto e in modo vincolante dalla Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dalle imprese interessate, sulla scorta dei conti di previsione delle imprese. Il Consiglio federale disciplina d’intesa con i Cantoni la procedura di ordinazione, nonché i principi dell’offerta di trasporto e dell’indennità. L’autonomia delle imprese nel corso della fase esecutiva rimane intatta.

2 L’offerta di trasporto e l’indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano: a. collegamenti basilari adeguati; b. gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite; c, gli imperativi della politica di assetto del territorio; d. gli imperativi della protezione dell’ambiente e. le esigenze dei disabili.