Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) questa esenzione dall’imposta lascia ampio spazio ad un alto potenziale di abuso e per VELEDES (ANC16) genera una concorrenza indesiderata tra i distillatori professionali. La FSL (ANC23) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV) parlano di un anacronismo che ogni anno metterebbe in commercio grosse quantità di bevande spiritose esentasse. I rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV) giustificano il proprio parere contrario adducendo considerazioni di carattere fiscale e preventivo.
Anche l’associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) esprime le proprie critiche e chiede di tenere presente gli effetti della regola dei 10 litri.
I Cantoni di Soletta (C1) e dei Grigioni (C9) sarebbero d’accordo sulla concessione di un privilegio, ma per una quantità massima di 5 litri. Il Cantone di Basilea Città (C12) esprime un parere analogo, anche se in linea di principio è contrario all’esenzione dall’imposta.
Secondo i Cantoni di Zugo (C8) e Svitto (C10), il PPD (P1), I Verdi (P5) nonché USC (A-NE5), SBV (ANC9), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BVBB, BOV, BVSZ, ZBB, ZBV, SOBV, AZO), ASPU (ANE4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) il privilegio dei 10 litri deve essere accordato solo per la produzione con prodotti propri o con materie prime raccolte personalmente allo stato selvatico e per l’uso privato. Essi chiedono inoltre una riduzione d’imposta del 50 per cento per la produzione di 1000 litri di alcol puro da frutta e bacche. Il Cantone di Zugo (C8) è dell’avviso che debbano beneficiare di questa riduzione i produttori di materie prime che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche. Il Cantone di Svitto (C10), il PPD (P1), I Verdi (P5), USC (A-NE5), ASF (ANC10) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BVBB, BOV, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) chiedono che la suddetta riduzione sia ripartita per metà ciascuno tra i produttori di bevande spiritose ed etanolo e i produttori di frutta e bacche che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche. Brenzer Kirsch (AO10) è del parere che unicamente i produttori di materie prime che provano di rispettare le esigenze ecologiche possano fruire dell’agevolazione.
La SBV (ANC9) chiede una riduzione d’imposta del 50 per cento per 1000 litri di alcol puro prodotto con frutta a granelli, frutta a nocciolo e altre specialità; anche in questo caso
l’agevolazione dovrebbe essere concessa unicamente agli agricoltori che provano di rispettare le esigenze ecologiche.
Il Cantone del Vallese (C24) esige una riduzione d’imposta per le bevande spiritose svizzere.
La FSL (ANC23) propone di riprendere l’espressione «agevolazione fiscale» nel titolo
dell’articolo.
Art. 18 Denaturazione
Secondo il PEV (P4), anziché far effettuare la denaturazione alle persone autorizzate a tale scopo ˗ strumento ritenuto complicato ˗ occorrerebbe estendere l’impegno d’impiego alla denaturazione e stabilire i relativi dettagli nelle pertinenti disposizioni.
La SSIC (ANC8) e TFAG (PI5) auspicano che i dettagli della denaturazione siano stabiliti d’intesa con il commercio e l’industria.
Art. 19 Deposito fiscale
Il Cantone di Svitto (C10) chiede di stralciare la precisazione «quale commerciante
all’ingrosso».
Alcuni rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono che gli agricoltori siano autorizzati a gestire depositi fiscali, anche se non sono commercianti
all’ingrosso. In questo modo potrebbero compensare le variazioni annue dei ricavi.