Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze

Art. 35 (Trasmissione delle conoscenze)

Il Cantone di Svitto (C10) – sostenuto dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ,

ZBB, ZBV) – chiede di stralciare la formulazione potestativa e di limitare i contributi al

2 per cento del prodotto netto proveniente dall’imposta sulle bevande spiritose (vedi art. 38).

Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10) nonché FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) sono favorevoli a contributi destinati alla ricerca e alla cura della cultura e della tradizione svizzera. Secondo la FSL (ANC23) occorre sostenere anche i progetti di formazione e di perfezionamento delle organizzazioni di categoria. Dello stesso parere sono l’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15). L’associazione SBV (ANC9) vorrebbe che la legge prevedesse una formazione di base e il superamento di un esame professionale per le persone che esercitano per la prima volta una distilleria professionale.

Infodrog (OP3), ISPMZ (OP11) e CFAL (CIC1) ritengono che la formazione sia di competenza dei Cantoni e chiedono quindi di stralciare questo articolo.

Dello stesso avviso è economiesuisse (ANE2) che adduce a sostegno del suo parere la necessità di impiegare in modo parsimonioso le risorse finanziarie della Confederazione.

Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto

Art. 37 Ripartizione del prodotto netto

La CFAL (CIC1) dichiara di essere d’accordo su questa disposizione. Per il Cantone Ticino (C26) la Confederazione dovrebbe garantire che gli introiti a disposizione dei Cantoni (decima) non diminuiscano, ritenuto che il montante non potrà essere inferiore alla media di quanto ricevuto negli ultimi 10 anni.

L’Unione delle città svizzere (AM1) vorrebbe aumentare la parte destinata alla prevenzione.

Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto

infodrog (OP3) e CFAL (CIC1) accolgono favorevolmente la disposizione, ma chiedono un catalogo di raccomandazioni per l’utilizzazione della decima sull’alcol.

Il Cantone di Svitto (C10) e AZO (ACC25) auspicano che il 2 per cento della parte di prodotto netto spettante alla Confederazione sia impiegato per il «promovimento della frutticoltura e in particolare per la cura dei frutteti, la consulenza, il perfezionamento e l’offerta dei corsi».

Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) le organizzazioni di categoria dovrebbero essere indennizzate per le loro attività di prevenzione.

Capitolo 7: Assistenza amministrativa

Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere

Il Cantone di Zurigo (C3) ravvisa in queste disposizioni speciali il rischio di una frammentazione del sistema giuridico e chiede il loro stralcio.

La SSIC (ANC8) fa presente che occorre garantire la protezione delle informazioni commerciali confidenziali.