Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
ganismi in sistemi chiusi in generale, compresi gli organismi non geneticamente modificati, patogeni o alloctoni, ad esempio quando si utilizza un ceppo apatogeno di una specie sostanzialmente patogena. La durata dell’obbligo di conservazione e pubblicazione vigente va aumentata da cinque e dieci anni, in modo da tener conto del termine di prescrizione assoluta di 30 anni (art. 59c LPAmb, art. 32 LIG). Se eventuali danni sono scoperti tardi, dopo il completamento dell’attività, le prove necessarie devono restare disponibili, nei limiti del possibile. Anche secondo l’articolo 13 capoverso 2 OPLM si applica per principio un termine di conservazione di dieci anni. Si tratta di un innalzamento proporzionale rispetto all’obbligo generale di conservazione di dieci anni dei libri contabili.
Sezione 2 Esigenze relative all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni
Il titolo della sezione è stato spostato più avanti data la correlazione materiale e la sistematica. È necessario classificare gli organismi solo se si tratta di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni e se devono essere utilizzati in sistemi chiusi.
Articolo 5 Obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi
Capoverso 1
Per gli OGM e gli organismi patogeni l’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi resta invariato; tale obbligo scaturisce dall’articolo 10 capoverso 1 LIG per gli OGM e dall’articolo 29b capoverso 1 LPAmb nonché dall’articolo 29c capoverso 1 LEp per gli organismi patogeni. Conformemente all’articolo 29f capoverso 2 lettera b LPAmb esso è ora esteso anche ai piccoli invertebrati alloctoni nonché alle piante e agli animali alloctoni invasivi secondo l’allegato 2 OEDA. Ciò s’impone dal momento che l’utilizzazione diretta di questi ultimi nell’ambiente è vietata secondo l’articolo 15 capoverso 2 OEDA, mentre l’emissione e la messa in commercio dei primi è soggetta all’obbligo di autorizzazione secondo gli articoli 17 e 25 OEDA. Oltre all’OEDA, nel capoverso 1 sono inoltre inserite l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc; RS 813.12), dato che la messa in commercio di organismi patogeni o alloctoni deve essere autorizzata anche conformemente a queste ordinanze (cfr. la delimitazione all’art. 2 cpv. 4 e 5 OEDA; cfr. anche art. 18 cpv. 2 lett. b OEDA, che in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1 OIConf significa, ad esempio, che gli organismi fitopatogeni non alloctoni che non sono organismi di quarantena non devono essere utilizzati in sistemi chiusi). Per motivi di chiarezza, il capoverso 1 vigente è riformulato e gli organismi soggetti all’obbligo sono enumerati alle lettere a-c; per facilitare i rimandi, per gli organismi di cui alla lettera c è introdotta la designazione “organismi alloctoni soggetti a impiego confinato”.
Capoverso 2
Il capoverso 2 vigente, che autorizzava il DATEC a estendere l’applicabilità dell’OIConf, integralmente o parzialmente, ad altri organismi, è soppresso non avendo più alcuna rilevanza pratica. Per gli organismi che possono essere utilizzati nell’ambiente in virtù dell’ordinamento giuridico vigente sarebbe comunque escluso sancire l’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi a livello di dipartimento. Il capoverso 2 descrive ora la determinazione e la valutazione del rischio prescritte agli articoli 6 e 7.
Capoverso 3 12/52
267/2006-01825/06/50/03/F165-0482