Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
notifica solo per le attività eseguite per la prima volta; anche se la direttiva fosse vincolante per la Svizzera, la deroga potrebbe essere motivata con un rimando all’articolo 193, primo periodo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente agli Stati membri standard di protezione ambientale non discriminatori più elevati.
Con la stessa motivazione come per le attività con organismi geneticamente modificati della classe 1, anche per le attività con organismi patogeni della classe 2 vige ora l’obbligo di notificare tutte le attività e non più solo quelle eseguite per la prima volta. Lo stesso vale anche per gli organismi alloctoni ora soggetti a impiego confinato di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c. Dato che già oggi spesso sono notificate tutte le attività della classe 2 nonché della classe 1 con organismi geneticamente modificati, l’estensione dell’obbligo di notifica non dovrebbe comportare un onere amministrativo sostanzialmente superiore.
In cambio dell’estensione dell’obbligo di notifica, il termine di attesa di 45 giorni dopo le notifiche di attività della classe 2 eseguite per la prima volta è abrogato. Il collocamento di queste attività tra il regime di notifica e quello di autorizzazione non si è rivelato utile nella pratica, tanto più che il termine era spesso troppo breve per una verifica fondata dell’attività da parte delle autorità. Tutte le attività delle classi 1 e 2 possono ora essere avviate al momento della notifica, il che semplifica e unifica ulteriormente la procedura, rafforzando così la certezza del diritto. Anche la direttiva UE sull’impiego confinato prevede la possibilità di avviare anticipatamente, d’intesa con l’autorità competente, le attività soggette per principio a un termine di attesa di 45 giorni, ma per le quali, in virtù del rischio trascurabile o esiguo dell’attività, risulta proporzionato consentirle già prima della decisione dell’autorità competente. Ovviamente, le autorità di esecuzione e vigilanza possono continuare a verificare in qualsiasi momento la determinazione e la valutazione del rischio delle attività notificate nonché il loro svolgimento, a chiedere informazioni supplementari o addirittura vietarne il proseguimento.
In relazione all’obbligo di notifica delle attività con organismi geneticamente modificati della classe 1 sono ipotizzabili tre opzioni, avanzate dai vari fronti e poste in discussione nell’ambito dell’indagine conoscitiva:
Opzione 1: l’azienda o l’istituzione è completamente esonerata dall’obbligo di notifica delle attività della classe 1. Le esigenze dell’OIConf devono essere attuate nell’ambito di un sistema di controllo autonomo. La Confederazione e i Cantoni non sono più informati sulle attività svolte; i Cantoni verificano solo sporadicamente il rispetto del controllo autonomo secondo l’articolo 22, sempre che siano al corrente di attività corrispondenti; non possono tuttavia introdurre una procedura di notifica cantonale parallela. Il vantaggio sta nel fatto che sia l’azienda o l’istituzione che le autorità sono sgravate dal profilo amministrativo senza mettere in pericolo la sicurezza biologica, dal momento che il rischio rappresentato dalle attività in questione è nullo o trascurabile.
Opzione 2: le aziende o istituzioni notificano alle autorità unicamente l’impianto dove svolgono attività della classe 1 con organismi geneticamente modificati, con una sorta di rapporto di posizione. La notifica comprende sostanzialmente la o le persone responsabili, il responsabile della biosicurezza, il nome e l’indirizzo dell’azienda, gli indirizzi e il genere degli impianti (laboratorio, impianto di produzione, impianto con animali, serra) e la conferma che in tali impianti sono svolte attività della classe 1 con organismi geneticamente modificati. Le autorità cantonali ottengono così informazioni minime per poter effettuare le ispezioni e garantire
16/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482