Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
Capoversi 3 e 4
Questi capoversi corrispondono ai capoversi 3 e 4 dell’articolo 8 in vigore. Per il fatto che nella procedura di notifica e autorizzazione a priori sono richiesti solo dati essenziali, la modifica dell’attività non deve più essere espressamente “notevole”; l’attuale significato materiale resta invariato.
Determinazione del rischio: relazione tra l’OIConf e l’OPIR
Il campo d’applicazione dell’OIConf si sovrappone in parte a quello dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR): entrambe le ordinanze prescrivono infatti misure di sicurezza volte a impedire una fuoriuscita pericolosa di microrganismi; siccome secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera b OPIR l’OPIR è applicabile solo alle aziende che lavorano con microrganismi, questa disposizione non deve essere completata con gli organismi alloctoni soggetti a impiego confinato, che sono tutti macrorganismi. La determinazione del rischio conformemente all’OPIR si distingue da quella secondo l’OIConf per una visione o delimitazione del sistema più ampia: se nell’ambito dell’OIConf è oggetto della determinazione e della valutazione del rischio ogni singola attività, nell’ambito dell’OPIR è prevista una visione complessiva dell’azienda tenendo conto dell’ubicazione e di tutte le attività nonché delle possibili interazioni. Per quanto riguarda la portata (cfr. allegato 4.2 OPIR, in particolare n. 33), la determinazione del rischio conformemente all’OPIR rappresenta quindi la somma dei risultati delle determinazioni e delle valutazioni del rischio secondo l’OIConf, ma richiede inoltre una visione aziendale integrale specifica a livello di cause e possibili processi di emissione. Anche l’articolo 5 capoversi 1 (lett. c) e 3 nonché l’allegato 4.2 numero 22 OPIR vanno intesi in quest’ottica: il breve rapporto va completato qualora le condizioni siano mutate in modo sostanziale o siano disponibili nuove conoscenze di rilievo, ovvero se si verifica una modifica del rischio delle attività dovuta a un riorientamento dell’azienda e non se è modificata una singola attività che s’iscrive nell’ambito dell’orientamento dell’azienda già valutato. Ulteriori precisazione per l’esecuzione pratica dell’OPIR tenendo conto dell’OIConf figurano nel Manuale II concernente l’OPIR, elaborato dall’UFAM, attualmente soggetto a revisione.
Articolo 8 Notifica di attività delle classi 1 e 2
Capoverso 1 (in merito alle tre opzioni menzionate nella lettera di accompagnamento cfr. riquadro sotto)
In base all’avamprogetto dell’ordinanza, sono ora soggette all’obbligo di notifica delle attività della classe 1 tutte le attività con organismi geneticamente modificati e non più solo le attività eseguite per la prima volta. L’idea dell’obbligo di notifica delle attività eseguite per la prima volta ha spesso dato adito a una gestione eterogenea e alimentato l’incertezza del diritto. Già finora per precauzione era spesso notificata ogni nuova attività dato che per gli utenti non era sempre chiaro quando una nuova attività comportava una modifica essenziale del rischio per l’uomo e per l’ambiente. In caso di sospensione di un’attività, inoltre, per le autorità di esecuzione e vigilanza non era sempre chiaro quando erano svolte attività soggette a notifica o autorizzazione in quali impianti. Ai fini dell’uniformità e della certezza del diritto è quindi opportuno estendere l’obbligo di notifica a tutte le attività con organismi geneticamente modificati, sempre che la trasmissione delle informazioni concernenti le attività della classe 1 sia ancora considerata necessaria e utile (cfr. riquadro sotto). L’estensione alla classe 1 non corrisponde alla direttiva UE sull’impiego confinato, che in questa classe prevede una
15/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482