Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

Sotto l’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi sono rammentate anche le esigenze specifiche della LIG per la modificazione genetica di animali e piante: le modificazioni del loro patrimonio genetico non devono ledere la dignità della creatura (art. 8 cpv. 1 LIG) e comunque la procreazione e la messa in commercio di vertebrati geneticamente modificati sono ammesse soltanto a scopi di ricerca, terapia e diagnostica sull’uomo o l’animale (art. 9 LIG). Siccome gli articoli 8 e 9 LIG presentano un grado di dettaglio relativamente alto, non hanno bisogno di un’ulteriore concretizzazione a livello di ordinanza. Per stabilire quando le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati (art. 8 cpv. 1 LIG), per gli animali e le piante occorre tener conto innanzitutto della crescita, della riproduzione e della capacità di adattarsi alle condizioni ambientali e per gli animali anche della libertà di movimento, dei modelli comportamentali individuali e sociali nonché della capacità di provare dolore, paura, stress o altre sofferenze. Non bisogna dimenticare che prima di fabbricare organismi geneticamente modificati occorre procedere a una ponderazione degli interessi secondo l’articolo 8 capoverso 2 LIG (se non si tratta di animali, bisognerebbe parlare di ponderazione dei beni e non di ponderazione degli interessi, dal momento che solo l’uomo e gli animali hanno degli interessi). Un intervento d’ingegneria genetica è ammissibile solo se gli interessi economici, sociali, ecologici e scientifici degni di protezione di cui all’articolo 8 capoverso 2 LIG prevalgono sul pregiudizio subito dagli animali e dalle piante in seguito alla modificazione genetica. Se dopo la modificazione genetica emerge che il pregiudizio subito dagli animali o dalle piante è stato valutato in modo scorretto, la ponderazione degli interessi o dei beni va ripetuta. Se risulta che la dignità della creatura è stata lesa, occorre rinunciare a ulteriori modificazioni genetiche e impedire la trasmissione delle proprietà genetiche corrispondenti. Gli animali la cui dignità della creatura è lesa e che ne soffrono vanno uccisi o distrutti in modo indolore; per le altre lesioni della dignità occorre assicurarsi che le proprietà genetiche corrispondenti non siano riutilizzate o trasmesse. Se la fabbricazione di animali o piante geneticamente modificati è assegnata mediante mandato, spetta al mandante garantire che prima sia effettuata una ponderazione degli interessi o dei beni corretta. Se si usano animali o piante geneticamente modificati già esistenti, occorre fornire la prova che prima della fabbricazione è stata effettuata una ponderazione degli interessi o dei beni e che questa vale anche per l’impiego corrispondente. In caso contrario occorre procedere a una nuova ponderazione.

Articolo 6 Classificazione degli organismi

L’attribuzione ai gruppi avviene in base agli stessi criteri applicati finora, quindi in base all’elenco di cui all’articolo 25 o ad analisi proprie secondo i criteri dell’allegato 2.1. La disposizione è tuttavia stata precisata dal punto di vista terminologico: a essere determinato e valutato non è il rischio degli organismi, bensì il rischio della presenza di organismi. Siccome il rischio è una funzione dell’entità dei possibili danni e della probabilità che si verifichino, un organismo può non costituire un rischio in sé, ma la sua presenza sì. Indipendentemente dall’attività, gli organismi hanno un determinato potenziale di pericolo, che scaturisce dalle loro proprietà naturali, ad esempio dalla loro patogenicità o dalla loro invasività. A seconda dello stato della scienza e dell’esperienza, la presenza di organismi comporta poi una determinata probabilità che tali proprietà provochino effetti dannosi per l’uomo, gli animali, l’ambiente o la bioversità. I criteri per l’attribuzione ai gruppi sono rimasti sostanzialmente gli stessi (cfr. commento all’allegato 2.1), il rimando a essi è tuttavia stato spostato qui dall’articolo 8 capoverso 2 lettera a vigente. Se un determinato organismo è classificato nell’elenco di cui all’articolo 25, occorre tener conto del fatto che certi ceppi o esemplari iso-

13/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482