Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

lati di tale organismo possono presentare un potenziale di pericolo accresciuto o ridotto, motivo per cui in tal caso occorre procedere nuovamente alla classificazione in base ai criteri dell’allegato 2.1 (cpv. 3); l’elenco degli organismi rappresenta un aiuto per la classificazione, ma non esonera dall’obbligo di verificare e, se del caso, adeguare l’attribuzione del singolo ceppo o esemplare isolato nel caso specifico. L’estensione del campo d’applicazione dell’OIConf agli organismi alloctoni rende necessario un completamento dei criteri per l’attribuzione ai gruppi di cui nell’allegato 2.1. La suddivisione del rischio nei gruppi 1-4 resta invariata e corrisponde a quella del diritto UE vigente, ovvero della direttiva UE sulla protezione dei lavoratori; sulla scorta di tale direttiva nonché della prassi internazionale, l’allegato 2.1 (n. 2) stabilisce quando è presumibile un rischio trascurabile, esiguo, moderato o elevato.

Articolo 7 Classificazione delle attività

Capoverso 1

Conformemente alla procedura riassunta all’articolo 5 capoverso 2 occorre determinare il rischio delle attività previste con gli organismi di cui è stato determinato il rischio rappresentato dalla semplice presenza conformemente all’articolo 6. Partendo dal rischio determinato con la classificazione degli organismi occorre determinare e valutare il rischio di una determinata attività, a seconda del genere di attività e delle condizioni ambientali. Il testo dell’ordinanza riprende la formula già contenuta nell’articolo 8 capoverso 1 vigente e generalmente riconosciuta, secondo cui il rischio è una funzione dell’entità dei possibili danni e della probabilità che si verifichino. I possibili danni vanno riferiti ai beni da proteggere di cui all’articolo 29a capoverso 1 LPAmb e all’articolo 6 capoverso 1 LIG. Il rischio rappresentato dall’utilizzazione di un determinato organismo è maggiore o minore, a seconda del genere di attività: può cioè variare ad esempio per la diagnostica, la ricerca, la produzione o il deposito. Quanto alle condizioni ambientali occorre tener presente ad esempio in che misura l’organismo in questione è già diffuso nell’ambiente. Ulteriori criteri per determinare il rischio figurano, come finora, nell’allegato 2 (allegato 2.2 n. 1, ex allegato 2.3).

Capoverso 2

Una volta determinato il rischio, occorre valutarlo. Ciò avviene come finora in base al genere, alla gravità e alla probabilità dei possibili danni, tenendo conto anche del principio di prevenzione di cui all’articolo 2 capoverso 1 LIG e all’articolo 1 capoverso 2 LPAmb, di altri rischi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4 LIG e dell’articolo 8 LPAmb nonché della reversibilità dei danni. La probabilità che si verifichi un danno deve essere tanto più bassa quanto più elevata è la sua entità. La valutazione del rischio è espressa come finora dalle classi di rischio “nullo o trascurabile”, “esiguo”, “moderato” ed “elevato”. La descrizione delle classi resta invariata e corrisponde a quella del diritto UE vigente, ovvero della direttiva UE sull’impiego confinato; ora è tuttavia formulata collettivamente per tutte le attività (allegato 2.2 n. 2.1; per i casi speciali cfr. n. 2.2).

L’attuale rimando ai sistemi di sicurezza biologica e il corrispondente allegato 2.2 vigente sono abrogati. Nella prassi dell’esecuzione dell’OIConf, i sistemi di sicurezza biologica non sono quasi mai stati applicati, di modo che finora non è mai stato tenuto un elenco accessibile al pubblico secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera b vigente. L’eventuale adozione di un sistema del genere si ripercuote direttamente sulla determinazione e sulla valutazione del rischio, attraverso gli organismi impiegati e l’attività associata. Non è quindi necessario trattare separatamente tali sistemi.

14/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482