Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

un certo controllo. Questa opzione tiene anche conto dell’interesse pubblico superiore rispetto all’ingegneria genetica, ma in una misura nettamente attenuata rispetto a oggi.

Opzione 3: le aziende o istituzioni sottostanno a un obbligo di notifica totale delle attività della classe 1 con organismi geneticamente modificati (cfr. testo dell’ordinanza e commento sopra). La valutazione dei dossier da parte della Confederazione assicura la classificazione corretta dell’attività nonché la consulenza alle persone notificanti. Anche i Cantoni ricevono tutte le informazioni necessarie per prepararsi alle ispezioni e alla consulenza. Questa opzione tiene inoltre integralmente conto dell’interesse pubblico superiore rispetto all’ingegneria genetica.

Capoverso 2

Sempre ai fini della certezza del diritto è ora stabilito espressamente che le modifiche tecniche o amministrative delle attività notificate nonché la loro cessazione vanno notificate immediatamente. Ai fini della certezza del diritto, in futuro l’allegato 3 distinguerà tra dati tecnici o amministrativi.

Sono considerate modifiche tecniche le modifiche che riguardano il contenuto di un’attività, ad esempio se l’attività è riorientata (p. es. nuovo genere di impianto), sono studiate altre problematiche o sono impiegati altri organismi. In particolare occorre fare una distinzione tra organismi patogeni per l’uomo, gli animali e le piante, organismi trasmissibili per via aerea e non nonché tra animali, piante e microrganismi transgenici; è considerata una modifica tecnica l’impiego di organismi nuovi o supplementari, non ancora contemplati dalla notifica o dall’autorizzazione originale. Per le attività delle classi 1 e 2, i dati tecnici per un organismo possono comunque valere anche per altri organismi con proprietà simili, a patto che le attività in questione comportino rischi analoghi (cfr. allegato 3 n. 1 cpv. 1). Le modifiche tecniche devono essere rivalutate dalle autorità competenti, il che può rendere necessario ordinare l’impiego di un altro tipo di impianto o l’adozione misure di sicurezza differenti o supplementari, in particolare in caso di autorizzazione a tralasciare misure di sicurezza. Fatto salvo l’articolo 18 capoverso 4, una modifica tecnica comporta una decisione dell’ufficio federale competente, che confermi la modifica, se sono rispettate le esigenze dell’OIConf, e se del caso imponga delle condizioni; anche le decisioni concernenti le modifiche sono rese note a tutti i servizi specializzati.

Le modifiche amministrative riguardano i dati organizzativo-amministrativi chiesti sui formulari di notifica, ad esempio un cambiamento di indirizzo, un cambiamento di persone e responsabilità o l’uso di nuovi locali (cfr. allegato 3 n. 2). Queste notifiche servono ad aggiornare la banca dati del centro di contatto.

Per quanto riguarda infine il termine delle attività, una notifica può già prevedere un’attività limitata a un certo periodo; in caso contrario, la cessazione di un’attività deve essere notificata immediatamente.

Capoverso 3

Visto l’obbligo di chiedere un’autorizzazione per le attività con epizoozie altamente contagiose svolte al di fuori dell’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (IVI) stabilito dall’articolo 49 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), le attività con tali organismi non possono essere avviate immediatamente, bensì solo una volta ricevuta l’autorizzazione necessaria secondo l’OFE.

Articolo 9 Autorizzazione di attività delle classi 3 e 4

17/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482