Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/132: 08.432 n Iniziativa parlamentare. La Svizzera deve riconoscere i propri figli · 16 pagine
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all'anno. Tuttavia, dato che non esiste un'età limite per presentare una domanda di naturalizzazione, teoricamente circa 100 000 persone soddisfano i requisiti per avviare la procedura di naturalizzazione agevolata fin dall'entrata in vigore delle nuove basi legali. Queste stime tengono conto per quanto possibile dell'evoluzione degli effettivi della popolazione straniera in questi ultimi anni e delle naturalizzazioni ordinarie avvenute fino al momento dell'entrata in vigore.
2 Grandi linee del progetto preliminare
Il progetto preliminare presentato dalla Commissione delle istituzioni politiche intende garantire ai giovani stranieri il diritto di acquisire, a determinate condizioni, la cittadinanza alla nascita. Analogamente al progetto presentato dal Consiglio federale nel 2001, il nuovo progetto consiste in una modifica della legge sulla cittadinanza (progetto preliminare B) che a sua volta si fonda su una modifica della Costituzione (progetto preliminare A). Contrariamente alla proposta respinta nel 2004, la Commissione mira soltanto a una procedura agevolata per la naturalizzazione dei giovani stranieri della terza generazione in funzione di condizioni specifiche, mentre rimane esclusa l'acquisizione automatica della cittadinanza.
La Commissione propone che la garanzia del diritto alla cittadinanza per nascita sia subordinata alla presentazione di una domanda (da parte dei genitori alla nascita del figlio o del candidato maggiorenne). Questo iter consentirebbe in particolare di attestare con certezza la volontà del richiedente di integrarsi nella società svizzera o dell'impegno dei genitori a educare il figlio in tal senso. La Commissione va pertanto nella direzione della proposta formulata in occasione dei dibattiti del Consiglio nazionale nel 2002 la quale, pur essendo sostenuta da una forte minoranza, era stata respinta con il solo voto preponderante dell'allora presidente.
D'altro canto, per poter far valere la cittadinanza svizzera per nascita sul territorio elvetico, i richiedenti devono soddisfare criteri formali ben definiti. Saranno pertanto considerati stranieri della terza generazione soltanto le persone i cui nonni e genitori hanno o hanno avuto stretti legami con la Svizzera. Infatti almeno uno dei nonni dovrà essere o essere stato titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera e almeno uno dei genitori deve essere nato in Svizzera o esservi immigrato prima dell'età di 12 anni. Occorre inoltre che i principali riferimenti del fanciullo al momento della nascita si trovassero in Svizzera e che sia titolare di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C), il che corrisponde generalmente al permesso dei genitori. Il progetto preliminare della CIP non prevede quindi un vero e proprio «ius soli» (diritto all'acquisizione della cittadinanza alla nascita nel Paese), come esiste per esempio negli Stati Uniti.
La nozione di straniero della terza generazione ai sensi del presente progetto preliminare è quindi nettamente più restrittiva di quella del progetto costituzionale respinto nel 2004, secondo cui bastava che uno dei genitori avesse frequentato almeno cinque anni di scolarità obbligatoria in Svizzera e fosse titolare da cinque anni di un permesso di dimora o di domicilio al momento della nascita del figlio.
Mentre i criteri formali sono formulati in modo restrittivo, le condizioni materiali di naturalizzazione corrispondono a quelle previste per la naturalizzazione agevolata. Dato che si è voluto rinunciare a fissare un limite d'età per depositare la domanda, la