Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/132: 08.432 n Iniziativa parlamentare. La Svizzera deve riconoscere i propri figli · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

a questo proposito il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un progetto di modifica di un articolo costituzionale (disegno A1), nonché la relativa legislazione d’esecuzione (disegno A2) .

Un nuovo capoverso 2bis all’articolo 38 Cost. avrebbe conferito alla Confederazione la competenza di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera da parte dei Cantoni. La modifica costituzionale fu approvata dal Consiglio nazionale nella votazione finale con 140 voti contro 41 e dal Consiglio degli Stati all’unanimità con 40 voti. Il corrispondente progetto di legislazione d’esecuzione nella LCit prevedeva di unificare a livello nazionale le condizioni per l’ottenimento della cittadinanza da parte di giovani stranieri della seconda generazione. Qualora avessero frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera e in seguito mantenuto il loro domicilio nella Confederazione, i giovani stranieri tra i 15 e i 24 anni compiuti avrebbero potuto chiedere la naturalizzazione agevolata se risiedevano da almeno due anni nel Comune in cui intendevano depositare la domanda. La Camera bassa inserì solo qualche lieve modifica. Conformemente a una proposta della Commissione, aggiunse un criterio supplementare per la naturalizzazione conoscenza di una lingua nazionale e anticipò a 14 anni il termine a partire dal quale sarebbe stato possibile depositare la domanda. Diverse proposte intese a inasprire le condizioni per l’ottenimento della cittadinanza furono respinte. Il Consiglio nazionale, seguito dal Consiglio degli Stati, approvò inoltre la proposta del Consiglio federale di ridurre da dodici a otto anni il periodo di domicilio richiesto per depositare la domanda. Nella votazione finale, il Consiglio nazionale approvò il progetto con 144 voti contro 42. Il Consiglio degli Stati lo approvò all’unanimità con 40 voti.

1.4.3.3 Entrambe le modifiche costituzionali respinte da popolo e Cantoni

Sebbene le due Camere si fossero espresse chiaramente in favore della concessione della cittadinanza svizzera alla nascita degli stranieri della terza generazione, nonché della naturalizzazione agevolata per gli stranieri della seconda generazione, e dopo una campagna lunga e appassionata, i due progetti furono respinti nella votazione popolare del 26 settembre 2004. Il decreto federale sull’acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione fu respinto dal popolo con il 51,6 per cento di voti contrari e dai Cantoni con 6 ½ sì contro 145/2 no, mentre quello sulla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione fu respinto dal popolo con il 56,8 per cento di voti contrari e dai Cantoni con 5 ½ sì contro 155/2

no. Le legislazioni d’esecuzione già elaborate dal Parlamento divennero così prive d’oggetto e non furono sottoposte al referendum.

1.4.4 La posizione del Consiglio federale in merito alla naturalizzazione agevolata nel rapporto del 2005 sulla cittadinanza

Nel dicembre 2005, l'Ufficio federale della migrazione ha pubblicato un rapporto concernente le questioni rimaste in sospeso nel settore della cittadinanza9. Una parte

9 Rapporto del 20 dicembre 2005 dell'Ufficio federale della migrazione sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza.