Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/132: 08.432 n Iniziativa parlamentare. La Svizzera deve riconoscere i propri figli · 16 pagine

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regolamentazione è applicabile allo straniero di qualsiasi età in grado di far valere i propri diritti in modo credibile. Legando la concessione della nazionalità alla titolarità di un permesso B o C, il legislatore parte de facto dal presupposto che il richiedente sia già integrato. Alle autorità federali è quindi riservata soltanto la facoltà di controllare se l'ordinamento giuridico è rispettato e se la sicurezza interna o esterna della Svizzera non sono compromesse. Mantengono così la competenza di negare la cittadinanza a una persona della terza generazione se è accertato che non ha rispettato l'ordinamento giuridico e che, pertanto, non sia sufficientemente integrata.

Benché gli stranieri della terza generazione non beneficino di un vero e proprio «ius soli» (vista la necessità di depositare una domanda di naturalizzazione e di soddisfare severi criteri concernenti i legami con la Svizzera mantenuti dai loro genitori e nonni), occorre sottolineare che in definitiva è grazie alla loro nascita in Svizzera che viene accordata loro la cittadinanza. Per questo motivo la modifica proposta della legge sulla cittadinanza è possibile soltanto se ai criteri di filiazione, di matrimonio e di adozione di cui all'articolo 38 Cost. si aggiunge anche quello della nascita in Svizzera.

3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione

Art. 38 cpv. 1, 2 e 3 Acquisizione e perdita della cittadinanza

Il capoverso 1 dell'articolo 38 Cost. è completato in modo tale che l'acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri della terza generazione sia ora di competenza della Confederazione. L'attuale diritto costituzionale abilita la Confederazione a disciplinare soltanto l'acquisizione della cittadinanza per filiazione, matrimonio o adozione. Questo stato di cose si fonda sul principio di naturalizzazione dello «ius sanguinis», prioritariamente valido finora. Il progetto di revisione prevede un lieve ampliamento della possibilità di naturalizzazione, in particolare a favore delle persone della terza generazione, che rientra nel principio dello «ius soli». Dato che non prevede questo principio, l'attuale Costituzione deve essere adeguata13. A tal fine, la disposizione dell'articolo 38 capoverso 1 Cost. va completata in modo tale che la Confederazione possa disciplinare l'acquisizione dei diritti di cittadinanza non solo per filiazione, matrimonio o adozione, nonché la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione, ma d'ora in poi anche l'acquisizione dei diritti di cittadinanza per nascita in Svizzera. Questo ampliamento delle circostanze che danno diritto all'agevolazione consente di collegare l'acquisizione della cittadinanza all'elemento di una nascita in Svizzera.

Nel capoverso 2, l'espressione «prescrizioni minime», troppo restrittiva, è sostituita con il termine «principi».

In passato, la competenza della Confederazione definita nell'articolo 38 capoverso 2 Cost. è stata interpretata in modo restrittivo, tenuto conto dell'esigenza di un eserci-

13 Cfr. René Rhinow/Markus Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2a ed., Basilea 2009, cifra marg. 299, p. 57.