Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/132: 08.432 n Iniziativa parlamentare. La Svizzera deve riconoscere i propri figli · 16 pagine
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zio ragionevole delle competenze e dell'autonomia dei Cantoni. Oggi è invece generalmente ammesso che, nonostante l'attuale tenore del suddetto capoverso, la Confederazione sia abilitata a emanare principi vincolanti applicabili dai Cantoni, in vista di uniformare la prassi in materia di naturalizzazione su scala nazionale14. La Confederazione ha segnatamente fatto uso di questa competenza quando ha emanato l'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (RS 141.21), che si fonda sull'articolo 38 LCit ed è applicabile anche alle procedure ordinarie. Tuttavia, dalla dottrina si evince che questa concezione non accoglie sempre un consenso unanime: alcuni criticano il fatto che la Confederazione abbia oltrepassato le proprie competenze quando ha emanato la sua regolamentazione sugli emolumenti che obbliga i Comuni a rivedere le loro tariffe (talvolta proibitive)15.
Il disegno del 2004 prevedeva già di adeguare la Costituzione in questo senso, come si può evincere dal relativo messaggio: «Dato che la Confederazione dispone già tuttora di una competenza normativa in materia di naturalizzazione ordinaria e che in base a tale competenza emana determinate direttive di fondo, è d’uopo, per maggiore chiarezza, sostituire la nozione di "prescrizioni minime" mediante quella di "principi"»16. La modifica prevista, di cui nessuno aveva messo in questione la necessità al momento della campagna precedente la votazione, è tuttavia stata respinta nella votazione popolare del 26 settembre 2004, contemporaneamente al progetto concernente la naturalizzazione dei giovani stranieri della seconda generazione.
Sebbene si possa considerare che l'articolo 38 capoverso 2 Cost. sancisce una competenza legislativa (sotto forma di principi), si tratta di una competenza sui generis: esclude in particolare qualsiasi competenza esclusiva della Confederazione a scapito dei Cantoni quando si tratta di categorie di persone specifiche. In questo senso, il progetto di regolamentazione federale esaustiva applicabile agli stranieri della terza generazione ha conseguenze anche sul settore della naturalizzazione ordinaria, conseguenze che – a seconda dell'interpretazione che se ne fa – possono superare ampiamente quelle che possono avere delle semplici prescrizioni minime emanate dalla Confederazione. Occorre quindi approfittare della revisione attuale della Costituzione per eliminare qualsiasi imprecisione e adeguare il testo in modo tale che sia giuridicamente corretto per quanto riguarda il settore della naturalizzazione agevolata e quello della naturalizzazione ordinaria, pure interessata dalla nuova regolamentazione.
Il capoverso 3 lettera a prevede che la procedura di naturalizzazione agevolata si applichi agli stranieri della terza generazione. Dato che la competenza in questo settore spetta alla Confederazione, l'uniformità della procedura su scala nazionale è garantita. Il capoverso 3 lettera b riprende la formulazione dell'attuale capoverso 3.
14 B. Ehrenzeller et al., Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurigo 2008, cap. 7 ad art. 38 cpv. 2 Cost., p. 752; J.-F. Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, p. 286.
15 Cfr. cap. 13 ad art. 38 Cost., in : Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2007.
16 FF 2002 1752