Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/132: 08.432 n Iniziativa parlamentare. La Svizzera deve riconoscere i propri figli · 16 pagine

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genitori fossero domiciliati da almeno cinque anni nel Cantone al momento della nascita del figlio.

Poiché nessun Cantone fece uso di tale competenza, nel 1910 il Consiglio nazionale chiese al Consiglio federale di voler facilitare la naturalizzazione degli stranieri residenti e nati in Svizzera. Nel 1920, il Consiglio federale sottopose al Parlamento il relativo progetto. Una modifica costituzionale avrebbe dovuto conferire al legislatore la facoltà di concedere sin dalla nascita la cittadinanza svizzera ai figli di genitori stranieri residenti in Svizzera, a condizione che la madre fosse svizzera per origine o che uno dei genitori fosse nato in Svizzera.

Dopo la chiara bocciatura di un’iniziativa popolare che prevedeva di rendere più difficile la naturalizzazione in generale, ma anche di dare al legislatore federale la competenza di accordare la cittadinanza svizzera a tutti gli stranieri nati e cresciuti in Svizzera, nel 1922 il Consiglio federale sottopose al Parlamento un nuovo progetto che si limitava all’acquisto della cittadinanza da parte dei figli di madre svizzera per origine e di uno straniero. Nel 1928, fu poi adottata la corrispondente modifica costituzionale, secondo cui la legislazione federale poteva prevedere che il figlio di genitori stranieri fosse cittadino svizzero fin dalla nascita se la madre fosse stata cittadina svizzera per origine e i genitori avessero il loro domicilio in Svizzera al momento della nascita del figlio. Si rinunciò temporaneamente a emanare una legislazione d’esecuzione poiché a quell’epoca il numero di cittadini stranieri era nuovamente in regresso.

Con l’entrata in vigore della legge federale del 29 settembre 19522 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) la Confederazione ha attuato in parte la competenza conferitale dalla Costituzione, istituendo per i figli di una donna svizzera sposata con uno straniero la naturalizzazione agevolata, a condizione che la madre fosse nata svizzera e che i figli avessero vissuto per almeno dieci anni in Svizzera. I giovani stranieri cresciuti in Svizzera beneficiavano di uno statuto privilegiato nella procedura d’ottenimento dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, poiché per loro la durata della residenza richiesta era stata ridotta.

Con la revisione del 1976, la base costituzionale è stata interamente attuata. I figli di madre svizzera e di padre straniero uniti in matrimonio acquistano infatti la cittadinanza svizzera alla nascita se la madre è svizzera d’origine e i genitori sono domiciliati in Svizzera al momento della nascita. Una disposizione transitoria dava ai figli nati prima della revisione la possibilità di beneficiare delle nuove condizioni, qualora non avessero ancora compiuto il ventiduesimo anno di età all’entrata in vigore della legge e proponessero entro un anno di essere riconosciuti cittadini svizzeri. Oltre 45’000 ne fecero uso.

1.4.2 Modifiche costituzionali respinte in votazione popolare nel 1983 e nel 1994

Anche dopo la revisione totale della legge sulla cittadinanza del 1952, la naturalizzazione agevolata di giovani stranieri cresciuti in Svizzera è rimasta un argomento controverso della politica federale, come peraltro attestano numerosi

2 RS 141.0