Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/132: 08.432 n Iniziativa parlamentare. La Svizzera deve riconoscere i propri figli · 16 pagine
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interventi parlamentari depositati tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta3. Nel 1982, il Consiglio federale sottopose al Parlamento un progetto che impostava diversamente l’istituzione di una base costituzionale relativa alla naturalizzazione agevolata di questo gruppo di persone.4 Il decreto federale del 24 giugno 1983 inteso ad agevolare certe naturalizzazioni5 prevedeva un nuovo articolo costituzionale secondo cui la Confederazione avrebbe potuto agevolare la naturalizzazione di giovani stranieri, come pure di rifugiati e apolidi, cresciuti in Svizzera a condizione che fossero ben integrati. Nella votazione del 4 dicembre 1983, il progetto fu tuttavia respinto dal popolo con il 55,2 per cento di voti contrari e dai Cantoni con 164/2 no contro 42/2 sì6.
Dodici anni più tardi, il Consiglio federale presentò al Parlamento un progetto più contenuto poiché i rifugiati erano esclusi dal campo d’applicazione ma che si muoveva nella stessa direzione7. Il corrispondente decreto federale, approvato dal Parlamento nella versione presentata dal Consiglio federale, prevedeva di inserire nell’articolo 44 della Costituzione federale una disposizione secondo cui la Confedererazione avrebbe agevolato la naturalizzazione di giovani stranieri cresciuti in Svizzera. In occasione della votazione popolare del giugno 1994, il progetto fu accettato dal popolo con il 52,8 per cento dei voti, ma non dai Cantoni, 92/2 sì contro 114/2 no.
1.4.3 Le basi costituzionali del 2004
Il 21 novembre 2001, dando seguito a nuovi interventi parlamentari, il Consiglio federale presentò al Parlamento il «Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza»8(01.076): si tratta dell’ultimo progetto in ordine di tempo, presentato dall’esecutivo a questo proposito. Il messaggio era inteso a consentire agli stranieri della seconda generazione di acquistare la cittadinanza svizzera in base a una procedura semplificata e a concedere la naturalizzazione agli stranieri della terza generazione.
1.4.3.1 Naturalizzazione degli stranieri della terza generazione
Il Consiglio federale e il Parlamento partivano dal presupposto che gli stranieri della terza generazione avessero un legame ancora più stretto con il nostro Paese rispetto ai loro genitori, anch’essi cresciuti in Svizzera. Queste persone dovevano dunque ottenere per legge la cittadinanza svizzera alla nascita. Il Consiglio federale proponeva d’introdurre una versione restrittiva dello «ius soli» mediante una modifica dell’articolo 38 della Costituzione (Acquisizione e perdita della cittadinanza), ossia conferendo alla Confederazione la competenza di disciplinare l’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera anche per nascita (Disegno
3 FF 1982 II , pag. 137-138
4 82.019 Messaggio sulla revisione del diritto di cittadinanza nella Costituzione federale; FF 1982 125
5 FF 1983 674
6 FF 1984 450
7 92.079 Messaggio concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, FF 1992 445
8 FF 2002 1736