Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/132: 08.432 n Iniziativa parlamentare. La Svizzera deve riconoscere i propri figli · 16 pagine
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nitori e dei nonni. I dettagli potranno essere definiti ulteriormente per via d'ordinanza.
In generale va sottolineato che spetta al richiedente – o, se del caso, ai genitori – fornire la prova che le persone interessate soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31c, lettere a-c, in particolare per quanto riguarda il soggiorno in Svizzera. Le principali difficoltà dovrebbero porsi per attestare che almeno uno dei nonni è stato titolare di un diritto di dimora, in particolare se i nonni in questione sono deceduti o se sono di nuovo emigrati; per contro, dovrebbe essere assai semplice provare che almeno uno dei genitori era in possesso di un diritto di dimora durevole prima di compiere i 12 anni, e più facile ancora attestare che il richiedente è nato in Svizzera e beneficia di un permesso di dimora o di domicilio.
5 Relazione con il diritto europeo e internazionale
Le modifiche della Costituzione federale e della legge sulla cittadinanza corrispondono ampiamente al diritto della cittadinanza adottato da numerosi Stati europei, pur sapendo che a livello europeo non esiste un diritto uniforme in materia dato che ogni Stato europeo dispone di disciplinamenti specifici. La Convenzione europea del 6 novembre 1997 sulla cittadinanza (STE 166)17, entrata in vigore il 1° marzo 2000 e alla quale hanno già aderito numerosi Stati costituisce la prima codifica internazionale delle norme e dei principi fondamentali nel settore del diritto della cittadinanza. Il presente progetto preliminare va nel senso di tale Convenzione (rileviamo che l'Amministrazione sta attualmente valutando la questione dell'adesione della Svizzera), nonché dell'articolo 24 paragrafo 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici18, secondo cui ogni fanciullo ha il diritto di acquisire una cittadinanza.
6 Costituzionalità e legalità
La modifica della legge sulla cittadinanza proposta nel presente progetto preliminare si basa sull'articolo 38 Cost. Presuppone una revisione della Costituzione, che dovrà essere sottoposta a votazione popolare. Se la suddetta revisione è accettata dal popolo, la legge sulla cittadinanza potrà entrare in vigore, con riserva del referendum facoltativo.
17 Convention européenne sur la nationalité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/166.htm
18 RS 0.103.2 http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_103_2/a24.html