Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/132: 08.432 n Iniziativa parlamentare. La Svizzera deve riconoscere i propri figli · 16 pagine
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B1). Il progetto di disposizione d’esecuzione (Disegno B2), inserito nello stesso messaggio, concretizzava la disposizione costituzionale citata. Il Consiglio federale poneva quale condizione per l’acquisto della cittadinanza per nascita che un genitore avesse frequentato almeno cinque anni la scuola dell’obbligo in Svizzera e che lo stesso genitore fosse da cinque anni in possesso di un permesso di dimora o di domicilio alla nascita del fanciullo.
Nella sessione autunnale del 2002, nell’ambito del dibattito di entrata in materia al Consiglio nazionale fu sottolineata da più parti l’importanza di una riforma radicale del diritto di cittadinanza. Si osservò che la quota di naturalizzazioni era più bassa in Svizzera rispetto ad altri Paesi, poiché i requisiti in materia sono particolarmente severi e la procedura molto lunga. Diverse proposte di non entrata in materia e di rinvio al Consiglio federale sono state respinte. Nella votazione sul complesso, il Consiglio nazionale adottò, con 111 voti contro 31, il progetto di modifica costituzionale relativo alla naturalizzazione della terza generazione così come l’aveva presentato il Consiglio federale. Al Consiglio degli Stati, non vi è stata alcuna opposizione all’entrata in materia e l’oggetto è stato approvato con 23 voti contro 2.
Nell’ambito delle deliberazioni sul progetto di disposizioni d’esecuzione nella legge sulla cittadinanza sono invece state dibattute diverse proposte relative all'acquisto della cittadinanza alla nascita. Mentre il Consiglio federale e una minoranza della Commissione del Consiglio nazionale erano favorevoli a introdurre un sistema ampiamente automatico, una seconda minoranza chiedeva che fossero i genitori a depositare la domanda di naturalizzazione a nome del proprio figlio. La maggioranza della commissione, dal canto suo, aveva presentato una proposta secondo cui ai genitori era concessa la possibilità di rinunciare all’acquisto della cittadinanza alla nascita del figlio, con la clausola che quest’ultimo avrebbe potuto revocare la decisione parentale al momento della sua maggiore età. Il Consiglio nazionale accolse infine di misura 80 voti contro 80 con il voto decisivo della presidente la proposta della maggioranza e approvò il progetto con 117 voti contro 37 nella votazione sul complesso.
Nella sessione estiva 2003, il Consiglio degli Stati approvò a sua volta il principio della naturalizzazione alla nascita. La maggioranza della Commissione voleva subordinare la naturalizzazione a una espressa dichiarazione dei genitori nel primo anno di vita del figlio. Il Consigli degli Stati, con 24 voti contro 13, si pronunciò tuttavia a favore della proposta della minoranza, che riproponeva in forma leggermente modificata la soluzione del Consiglio nazionale, ossia una dichiarazione di rinuncia da parte dei genitori. In fase di appianamento delle divergenze, il Consiglio nazionale si aggregò alla soluzione del Consiglio degli Stati.
Nella votazione finale, il Consiglio nazionale approvò poi il disegno B1 con 149 voti contro 40 e il disegno B2 con 147 voti contro 40. Il Consiglio degli Stati approvò entrambi gli oggetti all’unanimità con 38 voti.
1.4.3.2 Naturalizzazione agevolata degli stranieri della seconda generazione
La naturalizzazione agevolata degli stranieri della seconda generazione è il secondo tema principale del messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 2001. Anche