Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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della ricerca e di quelle sulla promozione dell’innovazione manca di unitarietà. Questo aspetto è stato espressamente escluso dalla recente revisione parziale.

2.3.2 Nuova versione (art. 24-27)

La presente revisione si propone, da una parte, di adattare la legge alla prassi vigente e, dall’altra, di introdurre il principio della delega dei compiti al FNS (tenendo conto dei compiti ministeriali rilevanti in questo settore).

- Articolo 24: la promozione della Confederazione nel settore della cooperazione

scientifica internazionale non è fine a se stessa, ma è un mezzo per raggiungere gli obiettivi generali definiti nel capoverso 1. Il capoverso 2 enumera esaustivamente i compiti della Confederazione secondo la legge in vigore (cfr. cap. 3).

- Articoli 25-27: l’articolo 27 sulla competenza del Consiglio federale di concludere

trattati internazionali corrisponde alla LPRI. Anche l’articolo 25 è conforme alla LPRI e alla prassi vigente, ma introduce un’enumerazione esaustiva dei provvedimenti concreti (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. f). Nuovo sul piano materiale è l’articolo 26 che consente espressamente al Consiglio federale di conferire al FNS compiti specifici nell’ambito della promozione federale della ricerca e dell’innovazione sul piano internazionale. Questa disposizione riveste un’importanza centrale dato che istituisce una base legale per una migliore armonizzazione tra i provvedimenti nazionali di promozione della ricerca e dell’innovazione e quelli internazionali della Confederazione. Considerate la prassi vigente e le prevedibili esigenze future, entrano in linea di conto, a seconda del caso, i compiti specifici menzionati alle lettere a–e. In questo modo il legislatore sottolinea che, anche nel settore della cooperazione internazionale, il Consiglio federale, cui compete l’attuazione della politica scientifica estera della Confederazione, può avvalersi (così come i servizi dell’Amministrazione federale direttamente incaricati dell’esecuzione dei compiti ministeriali), nella misura del possibile, della competenza e della perizia tecnica del FNS e (giusta l’art. 22 cpv. 4 e 5) della CTI. L’articolo definisce il principio e la portata dei compiti che possono essere delegati. La delega di questi compiti ministeriali comporta ovviamente anche un ampliamento dell’ambito di attività e di responsabilità dei due organi; di conseguenza la delega, come pure la procedura e il finanziamento saranno di volta in volta oggetto di discussioni e accordi.

2.4 Ricerca e promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione fede-

rale

2.4.1 Situazione iniziale

Come già osservato precedentemente (cfr. cap. 1.3), l’articolo 16 LPRI disciplina i provvedimenti di promozione sia nazionali che internazionali, secondo una logica difficilmente comprensibile per un lettore inesperto. Inoltre, nella LPRI le disposizioni relative alla ricerca dell’Amministrazione federale sono particolarmente rudimentali, tanto che il ruolo della LPRI come legge quadro della ricerca dell’Amministrazione federale, rispetto alle numerose disposizioni contenute in leggi speciali, non è molto chiaro nemmeno agli attori dell’Amministrazione federale. Il presente avamprogetto