Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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lenco dei suoi compiti. La revisione totale offre l’occasione per ulteriori adeguamenti e integrazioni, oltre a quelli già illustrati nel capitolo 2.1. In particolare, le disposizioni sui compiti e le competenze della CTI sono modificate tenendo conto dei compiti e delle competenze del FNS per i quali sussiste una necessità di adeguamento relativamente contenuta nel quadro della presente revisione totale.

2.2.2 Novità

a) Sezione 4: Promozione dell’innovazione (art. 16-18)

Nel quadro della revisione totale, le disposizioni concernenti i compiti della Confederazione (art. 16), la promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all’applicazione (art. 17) e i provvedimenti supplementari della promozione dell’innovazione (art. 18) necessitano soltanto di piccoli adeguamenti di tipo redazionale e sistematico. Principalmente per ragioni sistematiche, le disposizioni materiali dell’articolo 16d LPRI («Programmi e progetti internazionali») sono state integrate nella sezione 5 «Cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione», mentre le disposizioni sul finanziamento dell’articolo 16h LPRI sono state trasferite nella sezione 7 «Finanziamento». Per il resto, le disposizioni sono mantenute nella forma approvata dal Parlamento in occasione della citata revisione, vale a dire che l’avamprogetto non presenta differenze materiali rispetto alla revisione parziale (cfr. cap. 3).

b) CTI: disposizioni organizzative (art. 19-21)

L’avamprogetto modifica unicamente l’ordine delle disposizioni sull’organizzazione della LPRI: le disposizioni sullo statuto della CTI (commissione decisionale, art. 16e LPRI) e quelle sulla sua segreteria (art. 16g LPRI) si susseguono ora direttamente. Sul piano materiale non sono state apportate modifiche rispetto alla revisione parziale.

c) Compiti della CTI (art. 22)

Anche i compiti della CTI non subiscono modifiche sul piano materiale rispetto alla revisione parziale. Mediante piccoli adeguamenti terminologici, i compiti principali della CTI vengono meglio distinti dai provvedimenti supplementari della promozione dell’innovazione, anch’essi appartenenti al suo ambito di competenza. Nuovo sul piano redazionale è il capoverso 1 che specifica il compito e il profilo generali della CTI per differenziarli da quelli del FNS (art. 8 cpv. 1). La disposizione concernente la facoltà di concedere sussidi per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead; art. 22 cpv. 4) è stata riformulata sulla base di quella del FNS. Questa facoltà era stata attribuita alla CTI nella revisione parziale. Per evitare i rimandi interni, nel presente avamprogetto è però espressa esplicitamente e, dal punto di vista redazionale, in modo analogo a quella del FNS. Attualmente, la CTI accorda questo genere di sussidi soltanto alle scuole universitarie professionali e non alle università o ai due PF. Questa prassi potrà essere modificata soltanto quando saranno disponibili i risultati della recente valutazione sull’introduzione dei sussidi del FNS per i costi indiretti di ricerca. A quel punto sarà possibile decidere sulle modalità di attuazione concrete e su un’eventuale armonizzazione dei metodi di calcolo del FNS e della CTI. Per il momento, ci si limita a istituire un base legale chiara che permetta eventualmente al-