Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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semplicemente di innovazione il termine va inteso nel senso di innovazione basata sulla scienza conformemente alla definizione data all’articolo 2 lettera b.
Grazie a questa semplice distinzione operata nell’articolo 2, nelle sezioni principali del capitolo 2 possono essere precisati chiaramente i compiti degli organi di promozione senza dover introdurre nella legge un complesso sistema di definizioni per descrivere esplicitamente le più disparate forme di ricerca scientifica. Nella sezione concernente le istituzioni di promozione della ricerca (in particolare il FNS), i capoversi 1 e 2 dell’articolo 7 stabiliscono quindi che questi organi promuovono la ricerca scientifica in tutte le sue forme, dalla ricerca fondamentale alla ricerca orientata all’applicazione, nel quadro di progetti «che non sono destinati direttamente a fini commerciali». L’attività di promozione dell’innovazione della CTI, invece, consiste principalmente nel promuovere progetti di ricerca orientata all’applicazione direttamente connessi a una prospettiva di sfruttamento economico.
Come detto, sia i compiti del FNS che quelli della CTI sono definiti dettagliatamente nelle relative sezioni. Per la distinzione di fondo tra i compiti dei due organi, la legge può però servirsi della terminologia semplificata dell’articolo 2. Ne consegue che (cfr. art. 8 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1):
- il FNS è l’organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca scien-
tifica in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari;
- nel quadro della promozione dell’innovazione, la CTI è l’organo della Confedera-
zione incaricato di promuovere la ricerca orientata all’applicazione in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari.
Conformemente all’articolo 4 lettera c, sono considerati centri di ricerca universitari le università, i due politecnici federali (PF), le scuole universitarie professionali e gli altri istituti accademici ai sensi del disegno di LASU. Se ne può quindi dedurre che:
1. entrambi gli organi sono incaricati di promuovere la ricerca, ma con compiti chia-
ramente distinti;
2. i ricercatori di tutte le scuole universitarie e di tutti i settori di specializzazione /
tutte le discipline possono richiedere sussidi per progetti di ricerca sia al FNS sia alla CTI: i criteri determinanti sono i contenuti e gli obiettivi principali dei singoli progetti;
3. grazie alla complementarità del FNS e della CTI, la Confederazione promuove –
fondandosi direttamente sull’articolo 64 capoverso 1 Cost. – tutte le forme di attività di ricerca, sia quelle della ricerca fondamentale e applicata sia l’innovazione orientata al mercato (conformemente alle disposizioni della sezione 4).
2.2 Compiti e competenze delle istituzioni di promozione della ricerca e del-
la CTI
2.2.1 Situazione iniziale
Nel quadro della revisione parziale approvata dal Parlamento federale il 25 settembre 2009 è stata introdotta nella legge la necessaria base legale per la promozione federale dell’innovazione. La relativa sezione 4 del capitolo 2, intitolata «Promozione dell’innovazione», contiene anche disposizioni sull’organizzazione della CTI e un e-