Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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la CTI di concedere sussidi per le spese indirette di ricerca a tutte le scuole universitarie.
d) Fondo nazionale svizzero (art. 8)
A parte la già citata spiegazione del profilo dell’istituzione nel capoverso 1 (cfr. cap. 2.1.2), l’avamprogetto apporta soltanto piccole modifiche redazionali alle disposizioni vigenti. Vi sono alcune aggiunte e precisazioni di natura materiale:
- Capoverso 2 lettere b e d: il FNS impiega i sussidi concessigli anche per la par-
tecipazione ai programmi di promozione e ai progetti di ricerca interconnessi sul piano nazionale e internazionale da esso autonomamente definiti. Questa disposizione adegua la legge, in forma generale, alla prassi vigente ed è applicabile sia a livello nazionale (p. es. per il programma di dottorato Pro*doc, svolto in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università svizzere) sia internazionale (p.es. per la partecipazione del FNS a iniziative ERA-Net importanti per la Svizzera sul piano scientifico). Il FNS, nel decidere autonomamente di partecipare alla promozione della cooperazione scientifica internazionale, deve tenere conto degli obiettivi e delle misure della Confederazione in questo settore (cpv. 3 lett. d). Conformemente al capoverso 2 lettera d, il FNS impiega i sussidi concessigli per la partecipazione della Svizzera decisa e commissionata dal Consiglio federale a programmi internazionali. Le due disposizioni, oltre ad adeguare la legge alla prassi vigente, istituiscono anche la base legale esplicita che permette di migliorare l’armonizzazione dei provvedimenti di promozione nazionali e internazionali (come sta avvenendo, per esempio, nel quadro dello sviluppo dello spazio europeo della ricerca, con l’iniziativa «Joint Programming», che – mediante decreti ministeriali – cerca di garantire a livello europeo il coordinamento dei provvedimenti di promozione nazionali relativi a determinati temi di ricerca).
- Capoverso 3: il testo stabilisce esplicitamente che il FNS, nel limite dei suoi com-
piti e delle sue competenze, può decidere in modo autonomo gli strumenti e le forme di promozione appropriati. Anche questa modifica adegua la legge alla prassi vigente e conferma l’elevato grado di autonomia che il legislatore vuole conferire a questo organo. Questa autonomia consente al FNS, ad esempio, di stabilire liberamente gli strumenti e le forme di promozione che ritiene più adeguati e più efficaci anche per le sue attività di promozione ordinaria.
- Capoverso 7: questo capoverso introduce una precisazione concernente la con-
venzione sulle prestazioni conclusa periodicamente, già in base al diritto vigente, tra la Confederazione e il FNS e serve a garantire sia la trasparenza della procedura che la certezza del diritto per quanto riguarda gli accordi presi.
2.3 Cooperazione scientifica internazionale
2.3.1 Situazione iniziale
Come già menzionato, la LPRI è superata per quanto riguarda i compiti di promozione della Confederazione nel settore della cooperazione scientifica internazionale. Anche dal punto della leggibilità, la presentazione delle disposizioni sulla promozione