Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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circoscrive il campo d’applicazione della sezione 3 del capitolo 2: limitando le disposizioni sui sussidi federali a strutture di ricerca e le disposizioni sulla ricerca dell’Amministrazione federale ai provvedimenti di promozione nazionali.

2.4.2 Nuova versione (art. 13–15, 38 e 41)

a) Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale (art. 13)

Come nella LPRI, il Consiglio federale può, nel limite dei crediti approvati, versare sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale. Anche in questo caso, il presente avamprogetto parte dal principio secondo cui la revisione totale non deve istituire basi legali per nuovi sussidi. Le modifiche apportate sono pertanto precisazioni di tipo redazionale. Il capoverso 4 presenta una nuova struttura e comprende le disposizioni principali che finora erano disciplinate a livello di ordinanza o in direttive. Per finanziamento di base sono intesi i costi di esercizio annuali dedotti i mezzi di terzi acquisiti dalla struttura su base competitiva. La disposizione garantisce sia la trasparenza sia la certezza del diritto nel quadro della procedura decisionale.

b) Centri di ricerca federali; ricerca dell’Amministrazione federale (art. 14-15, 38 e

41)

La ricerca dell’Amministrazione federale è da tempo oggetto di critiche: mancanza di trasparenza, di coordinamento e di pianificazione, nonché controlli di qualità lacunosi. Critiche analoghe sono state espresse dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) nel rapporto «Gestione strategica della ricerca dell’Amministrazione federale» del 23 agosto 200610. Basando le sue conclusioni su una valutazione peritale esterna e sulle considerazioni della sua sottocommissione DFI/DATEC, la CdG-N ha sottoposto al Consiglio federale diverse raccomandazioni per la gestione strategica della ricerca. Nel suo parere del 15 dicembre 200611, il Consiglio federale osserva che la revisione totale offrirà l’occasione per riesaminare e precisare le basi legali della ricerca dell’Amministrazione federale, il suo coordinamento in seno all’Amministrazione federale e i controlli della qualità, come pure per consolidare in generale il carattere della LPRI di legge quadro della ricerca dell’Amministrazione federale. In base a ciò e tenuto conto delle richieste avanzate dal Parlamento nell’ambito del recente dibattimento preliminare sulla revisione parziale della legge sulla ricerca, la presente revisione propone una rielaborazione completa delle disposizioni relative al settore della ricerca dell’Amministrazione federale.

- Istituti federali di ricerca (art. 14): le disposizioni in materia corrispondono nella

sostanza a quelle della LPRI. Nuova è in particolare la precisazione nel capoverso 1 concernente la verifica della necessità dei centri di ricerca federali. Gli istituti devono essere smantellati se non sono più necessari per l’adempimento dei compiti ministeriali o se i loro compiti possono essere svolti più efficacemente dalle scuole universitarie. Questa integrazione non si limita soltanto a precisare, ma anche ad ampliare l’ottica con cui è effettuata la verifica della necessità.

- Definizione del profilo (art. 15): le disposizioni dei capoversi 1–3 corrispondono,

10 FF 2007 735

11 FF 2007 809