Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

dal punto di vista materiale, a quelle della LPRI, ma in questo caso sono formulate in modo più esplicito e precisate prevalentemente per motivi di trasparenza. Il nuovo capoverso 4 vincola esplicitamente la ricerca dell’Amministrazione federale ai principi centrali del presente avamprogetto (in particolare, l’obbligo di qualità scientifica). In materia di pianificazione e di controllo della qualità, invece, si applicano disposizioni speciali adeguate all’oggetto in questione.

- Finanziamento (art. 15 cpv. 5): il nuovo capoverso 5 prevede espressamente che le disposizioni sul finanziamento del presente avamprogetto non si applichino alla ricerca dell’Amministrazione federale per motivi sia pratici che strutturali. La ricerca dell’Amministrazione federale è strettamente connessa ai compiti degli uffici federali e deve pertanto fornire risultati che rispondono direttamente agli interessi di questi ultimi e che contribuiscono direttamente all’esecuzione dei loro compiti e allo sviluppo della politica nei loro rispettivi ambiti di competenza. Anche il processo di ripartizione delle risorse destinate alla ricerca dell’Amministrazione federale all’interno di un ufficio federale deve essere sempre inserito nel contesto generale di tutti i compiti di tale ufficio ed essere effettuato soppesando il grado di priorità di tali compiti. Non può quindi essere delegato come un atto a sé stante agli organi superiori. Inoltre, una simile procedura, mirata a una gestione strategica centralizzata delle risorse, richiederebbe anche un riassetto generale dei processi budgetari e delle competenze vigenti, nonché la creazione di strutture amministrative parallele, con costi supplementari non indifferenti per l’Amministrazione. Infine, un controllo centralizzato dei crediti per la ricerca dell’Amministrazione federale non è necessario per garantire una gestione strategica politica di tali mezzi. Tale gestione spetta, infatti, in ultima istanza al Parlamento che l’esercita attraverso l’approvazione dei crediti specifici per la ricerca dei singoli uffici e che, sulla base della procedura vigente, l’esegue in modo efficace nell’ambito delle decisioni budgetarie annuali.

- Coordinamento (art. 38): la gestione strategica dei contenuti della ricerca dell’Amministrazione federale, tenendo conto di tutti gli uffici e i dipartimenti, sottostà al principio secondo cui, nel limite del possibile, le competenze di gestione devono essere assegnate agli attori che possiedono anche le competenze tecniche. Conformemente a questo principio, gli uffici competenti dovranno continuare ad assumersi questo compito nel loro rispettivo settore politico. L’articolo 37 capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza, prevista già dalla LPRI, di «affidare determinati compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite» per migliorare la cooperazione. Il nuovo articolo 38 completa questa competenza generale per quanto riguarda gli aspetti specifici della ricerca dell’Amministrazione federale. In altri termini, la legge stabilisce che per coordinare la ricerca dell’Amministrazione federale il Consiglio federale istituisce un comitato di coordinamento interdipartimentale permanente (cpv. 1, scopo) i cui compiti sono precisati al capoverso 3.

- Piani direttori di ricerca (art. 41): l’obbligo di coordinamento ai sensi dell’articolo 38 del presente avamprogetto esige anche una disposizione speciale in materia di pianificazione pluriennale. Secondo l’articolo 41 della LPRI, tutti gli organi di ricerca, compresi i servizi federali attivi nella ricerca dell’Amministrazione federale, sono tenuti a dotarsi di un tale strumento di pianificazione (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. d del presente avamprogetto). Il nuovo capoverso 3 dell’articolo 41 precisa che i programmi pluriennali della ricerca dell’Amministrazione federale sono presentati in forma di piani direttori di ricerca plurisettoriali. Sulla base della valutazione pe-