Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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ritale esterna menzionata precedentemente, anche la CdG-N giudica complessivamente molto positivi i piani direttori di ricerca plurisettoriali elaborati negli ultimi anni per i diversi settori politici. L’articolo 41 capoverso 3 introduce tali piani direttori di ricerca, ormai consolidati, come strumento di pianificazione e li sviluppa ulteriormente su questa base e sulla base della delega formale al Comitato di coordinamento secondo l’articolo 38. A ciò si aggiunge un nuovo elemento centrale: i piani direttori della ricerca dell’Amministrazione federale devono tenere esplicitamente conto dei temi centrali della ricerca delle scuole universitarie, dei programmi di promozione condotti dal FNS e delle attività di promozione della CTI. Questa disposizione rende giuridicamente obbligatorio il coordinamento tra la ricerca dell’Amministrazione federale e la promozione generale della ricerca nei settori, nei temi e nei compiti in cui è materialmente possibile o necessario. Ciò significa che, in futuro, i piani direttori della ricerca dovranno presentare in modo più preciso le eventuali sovrapposizioni e sinergie tra la ricerca dell’Amministrazione federale e la promozione generale della ricerca. In quest’ottica, i piani direttori di ricerca offriranno anche al Parlamento una base informativa e decisionale migliore rispetto a quella odierna per le sue decisioni budgetarie annuali relative ai crediti corrispondenti degli uffici competenti.
2.5 Parco svizzero dell’innovazione
2.5.1 Situazione iniziale
La mozione 07.358212, accolta da entrambe le Camere, chiede che nell’ambito della revisione totale della LPRI siano elaborate anche le basi legali per il sostegno della Confederazione alla realizzazione e all’esercizio di un parco svizzero dell’innovazione. Questo è l’unico punto della revisione in cui è stato aggiunto un nuovo sussidio rispetto alla LPRI. Tuttavia, non si tratta di un provvedimento «ordinario» della politica federale di promozione della ricerca e dell’innovazione, ma espressamente di un provvedimento opzionale previsto in forma di disposizione potestativa (cfr. art. 6 cpv. 2). Inoltre, non si tratta né di un provvedimento di promozione della ricerca, né di un provvedimento di promozione dell’innovazione ai sensi della legge, ma espressamente di un provvedimento nazionale di promozione economica che non può essere attuato né nel quadro della promozione «ordinaria» della ricerca, né in quello della promozione «ordinaria» dell’innovazione, ma che risponde agli interessi di entrambe e costituisce un adeguato complemento ai rispettivi provvedimenti.
2.5.2 Nuova versione (art. 28-30)
Nel presente avamprogetto di revisione totale della LPRI è pertanto integrata una nuova sezione separata intitolata «Parco svizzero dell’innovazione». Le premesse menzionate sono definite nell’articolo 28. L’articolo 29 disciplina le possibili forme del sostegno della Confederazione (cpv .1) e le condizioni materiali di un eventuale sostegno sussidiario (cpv. 2), mentre l’articolo 30 regola la forma di esecuzione di un eventuale sostegno federale sussidiario in favore di un parco nazionale dell’innovazione (cfr. cap. 3).
12 «Creazione di un parco svizzero dell’innovazione» (N 19.09.07, Gruppo liberale-radicale)