Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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Dal punto di vista della sistematica del diritto, la normativa costituisce una «legge speciale» nella misura in cui, in adempimento alla suddetta mozione e conformemente al rapporto del Consiglio federale del 14 marzo 200813 in risposta al postulato 06.305014, istituisce le basi legali per il sostegno a un parco svizzero dell’innovazione. Con questa decisione il Consiglio federale vuole garantire che le forze siano concentrate in un unico sito e che si rinunci, per esempio, a istituire delle filiali. Al contempo, la normativa costituisce una norma astratta, poiché le basi legali e le disposizioni dettagliate sono di norma formulate senza riferimento alla scelta concreta dell’ubicazione. Infine, per quanto concerne la procedura decisionale, l’articolo 28 capoverso 2 precisa che spetta esclusivamente all’Assemblea federale autorizzare il sostegno mediante decreto federale semplice. Ciò significa che le relative decisioni non sarebbero prese nel quadro dei decreti finanziari ordinari sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, ma direttamente dal Parlamento sulla base di un messaggio separato. Inoltre, gli eventuali progetti concreti dovranno essere valutati anche dal punto di vista materiale; in particolare dovrà essere esaminato se si differenziano dai parchi tecnologici regionali già istituiti e se costituiscono un complemento ai provvedimenti generali di promozione federale della ricerca e dell’innovazione già adottati o che potranno essere adottati in futuro a favore del trasferimento di sapere e tecnologie (cfr. art. 28).
2.6 Coordinamento e procedura di pianificazione
2.6.1 Situazione iniziale
In materia di coordinamento, la LPRI si fonda sul principio dell’autocoordinamento e attribuisce agli organi di ricerca una grande responsabilità. Per quanto riguarda il coordinamento da parte del Consiglio federale, invece, la legge si limita a definire pochi principi. Anche la nuova legge conferisce una grande importanza all’autocoordinamento, ma prevede integrazioni specifiche in materia di coordinamento da parte del Consiglio federale. Infatti le disposizioni della legge sulla ricerca, che risale 1983, non rispondono più in maniera adeguata alla complessità nel settore della promozione della ricerca e dell’innovazione.
Ancora più complicata è la situazione relativa alla procedura di pianificazione propriamente detta. Secondo l’articolo 5a LPRI, il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST) è l’organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia. Nell’ambito della procedura di pianificazione prevista, tale organo è tenuto a elaborare periodicamente le basi (art. 22 LPRI) per la verifica e la definizione delle finalità a lungo termine della politica nazionale della ricerca (art. 20 e 21 LPRI). La LPRI presuppone implicitamente un sistema di pianificazione a tre livelli temporali: la pianificazione a lungo termine («obiettivi»), a medio termine («programmi pluriennali», legislatura) e annuale («piani di ripartizione»). Negli ultimi decenni, questo sistema, chiaramente influenzato dall’idea della «pianificazione globale» degli anni 1980, non solo ha perso d’attrattiva, ma si è dimostrato inefficace nella pratica per il conseguimento degli «obiettivi» fissati per un periodo superiore a 10 anni. È pertanto arrivato il momento sia di semplifica-
13 www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/forschung/forschungsstiftung-ch-i.pdf
14 «Costituzione di una fondazione ricerca svizzera» (N 15.03.06, Gruppo liberale-radicale)