Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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re le procedure di pianificazione ai fini di una maggiore efficienza sia di essenzializzare la materia concentrandosi sul necessario.

2.6.2 Novità

a) Coordinamento da parte del Consiglio federale (art. 37 e 38)

- Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari se l’autocoordinamento

non assicura la cooperazione tra gli organi della ricerca in virtù dell’articolo 37 capoverso 2 del presente avamprogetto. Questo principio verte sulla responsabilità in materia di coordinamento autonomo degli organi della ricerca voluta dal legislatore (cfr. art. 36). Conformemente a questo principio, anche in futuro il Consiglio federale deve prendere provvedimenti soltanto se l’autocoordinamento risulta insufficiente o lacunoso. In base alla situazione attuale, emerge un’esigenza supplementare di coordinamento nell’ambito della promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione (art. 37 cpv. 3-4) e della ricerca dell’Amministrazione federale (art. 38). Il Consiglio federale assicura quest’ultimo compito attraverso l’istituzione di un comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca dell’Amministrazione federale (cfr. cap. 2.4).

- Coordinamento in seno alla Confederazione (art. 37 cpv. 3): l’impostazione e

l’attuazione della cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione sono compiti che spettano al Consiglio federale. Si tratta concretamente dei provvedimenti di promozione della Confederazione secondo gli articoli 24-27 del presente avamprogetto, in particolare della partecipazione della Svizzera a programmi di promozione internazionali, a impianti di ricerca internazionali e a infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale, nonché di altri provvedimenti di cooperazione multilaterale e bilaterale presi dalla Confederazione. In virtù del nuovo principio sancito dall’articolo 37 capoverso 3 del presente avamprogetto, la politica di promozione della Confederazione sarà verificata periodicamente o all’occorrenza, in particolare l’armonizzazione tra la politica di promozione nazionale e internazionale e il coordinamento con gli interessi della politica economica, della politica di sviluppo e della politica estera generale della Confederazione. Tali verifiche sono state eseguite anche in passato, per esempio nell’ambito dei rapporti sulla politica scientifica estera della Confederazione. Tuttavia, la crescente interdipendenza dei settori politici richiede sforzi maggiori. Formulata come nuovo principio, la disposizione non specifica né gli strumenti né la procedura di questa verifica, poiché la complessità della materia richiede un’azione flessibile e orientata alle esigenze.

- Armonizzazione coerente con la pianificazione autonoma delle scuole universita-

rie (art. 37 cpv. 4): la partecipazione della Svizzera a programmi di promozione internazionali (p.es. i programmi quadro di ricerca dell’UE), a impianti di ricerca internazionali (p.es. il CERN) e a infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale è strettamente legata alle priorità di ricerca delle scuole universitarie. Secondo il nuovo principio sancito nel capoverso 4, la politica di promozione della Confederazione deve essere armonizzata in modo coerente con i piani di sviluppo nel settore dei PF e con la pianificazione universitaria concernente i settori particolarmente costosi ai sensi dell’articolo 63a Cost. Considerate la complessità della situazione e la diversità delle parti coinvolte, questo compito acquisirà in futuro un’importanza ancora maggiore. Anche in questo caso la disposi-