Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/40: Abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine (Legge federale sull'assistenza, LAS) · 14 pagine
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3.7 Tasse di cura (art. 24)
L’articolo 24 LAS disciplina quali tariffe sono applicabili alle spese di ospedalizzazione, di ricovero in un ospizio o ad altre spese di cura. Il riferimento ai Cantoni d’origine diviene superfluo in virtù della decisione di fondo di non rifarsi più al Cantone d’origine per il rimborso delle spese d’assistenza. Il capoverso 1 può essere pertanto abrogato. Al capoverso 2 saranno apportate modifiche di tipo redazionale.
3.8 Contributi di mantenimento e d’assistenza giusta il diritto di famiglia (art. 25)
L’articolo 25 LAS stabilisce quale Cantone può far valere gli eventuali diritti ai contributi di mantenimento e di assistenza sanciti dal diritto di famiglia. I capoversi 2 e 3 disciplinano le competenze del Cantone d’origine. In virtù della decisione di fondo di non rifarsi più al Cantone d’origine per il rimborso delle spese d’assistenza i due capoversi diventano superflui, pertanto possono essere abrogati.
3.9 Restituzioni (art. 26)
L’articolo 26 definisce chi ha diritto agli importi che saranno successivamente rimborsati dai beneficiari dell’assistenza. Anche qui le disposizioni che riguardano i Cantoni d’origine (cpv. 2 e 4) devono essere abrogate.
3.10 Rettificazione (art. 28 cpv. 2)
I Cantoni coinvolti in un rimborso possono esigere la rettificazione di un caso assistenziale se risulta che la soluzione adottata o la decisione presa è manifestamente errata (cpv. 1). Dal momento che il Cantone d’origine non può più essere chiamato a rimborsare le spese dell’assistenza è superfluo attribuirgli la possibilità di una rettificazione. Il capoverso 2 deve essere debitamente corretto.
3.11 Notifica d’assistenza (art. 30 e 31)
La notifica d’assistenza intende garantire che il Cantone tenuto al rimborso venga tempestivamente informato dell’esistenza di un caso assistenziale e possa eventualmente fornire istruzioni al Cantone che presta l’assistenza. Con il nuovo progetto di legge sarà necessaria, rispettivamente possibile, solo la notifica del Cantone di dimora al Cantone di domicilio, mentre decade quella al Cantone d’origine, pertanto l’articolo 31 può essere abrogato. Il titolo dell’articolo 30, unico articolo rimasto nel capitolo 2, può essere cancellato.
3.12 Disposizione transitoria (n. II)
Il conto delle spese assistenziali di cui è chiesto il rimborso deve essere presentato al Cantone debitore entro un anno al massimo dall’entrata in vigore della modifica della legge.