Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/40: Abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine (Legge federale sull'assistenza, LAS) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
d’immigrazione, segnatamente, auspicano il mantenimento dell’obbligo del Cantone d’origine di rimborsare le spese dell’assistenza».8
2.2 La nuova regolamentazione proposta
Di fronte all’accresciuta mobilità della popolazione e all’evoluzione delle legislazioni cantonali in materia di aiuto sociale, è giunto il momento di portare a termine il passaggio dal principio del Cantone d’origine a quello del Cantone di domicilio e di abrogare l’obbligo imposto al Cantone d’origine di rimborsare le spese. Per lasciare ai Cantoni il tempo sufficiente di prepararsi al nuovo regime, la revisione della LAS entrerà in vigore dopo un termine transitorio di quattro anni. Una volta decorso tale termine, il Cantone nel quale una persona trasferisce il proprio domicilio sarà tenuto ad assumersi l’onere finanziario dell’aiuto sociale concesso dal momento dell’acquisizione del domicilio. Per i rapporti tra i Comuni dello stesso Cantone, sono determinanti le disposizioni legislative dei rispettivi Cantoni.
In molti casi da generazioni, la mobilità della popolazione ha allentato il legame con il Cantone d’origine. Tra il 1900 e il 1970 la percentuale degli Svizzeri residenti nel proprio Cantone d’origine è progressivamente diminuita dal 79,2 al 60,4 per cento dell’intera popolazione residente svizzera9. Nonostante manchino dati attendibili più recenti, non vi è motivo di ritenere che questa tendenza si sia arrestata o, addirittura, capovolta.
Fino a che punto il principio del luogo d’origine abbia perso importanza in materia di aiuto sociale lo rivela l’evoluzione delle disposizioni in vigore nei Cantoni. Dopo che il Cantone di Turgovia ha deciso di abrogare, dal 1° gennaio 2012, l’obbligo di rimborso da parte del Comune d’origine all’interno dello stesso Cantone10, solo il Cantone di San Gallo mantiene tale obbligo, che si ispira alle disposizioni della LAS11. Anche nel diritto internazionale si è ampiamente affermato il principio del mero luogo di domicilio; basti citare la Convenzione europea di assistenza sociale e medica dell’11 dicembre 1953, alla quale si riferisce l’articolo 13 paragrafo 4 della Carta sociale europea.
L’abolizione dell’obbligo di rimborso da parte del Cantone d’origine riduce notevolmente gli oneri amministrativi. Nel 2009 in Svizzera si sono contati 4938 casi di aiuto sociale, per i quali, in linea di principio, il Cantone di domicilio poteva esigere dal Cantone d’origine il rimborso delle prestazioni di assistenza in virtù della
8FF 1990 I 46
9Censimento federale della popolazione, Ufficio federale di statistica (UST). A causa di un
errore nella traduzione, i dati del censimento del 1980 non forniscono un’immagine atten-
dibile della situazione nella Svizzera italiana e in quella romanda. Dal censimento del 1990, il luogo d’origine non è più preso in considerazione nella valutazione dei risultati per diversi motivi (nuovo diritto di famiglia; l’utilizzo nel registro degli abitanti del nome del luogo d’origine invece del codice postale rende più difficile l’analisi; nessun aggiornamento automatico del nome del luogo d’origine se cambia in seguito a una fusione tra Comuni)
10 Art. 20 cpv. 1 della legge del 24 marzo 1984 sull’aiuto sociale pubblico (Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe, RB 850.1)
11 Art. 24 cpv. 1 della legge del 27 settembre 1998 sull’aiuto sociale (Sozialhilfegesetz; sGS 381.1)