Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/40: Abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine (Legge federale sull'assistenza, LAS) · 14 pagine
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dei direttori cantonali delle finanze (CDF), dell’Associazione dei Comuni Svizzeri e dell’Unione delle Città Svizzere. Nel corso di questa seduta e di quella successiva del 5 ottobre 2011, ha elaborato un avamprogetto con il relativo rapporto esplicativo all’attenzione della CSSS-S, che il 14 novembre 2011 ha approvato con 8 voti a favore, 2 contrari e 1 astensione. Ha quindi deciso di indire una procedura di consultazione4.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Situazione iniziale
Fino alla prima guerra mondiale l’assistenza alle persone nel bisogno spettava interamente alle collettività pubbliche di cui queste persone erano originarie. Tra il 1916 e il 1960 i Cantoni hanno concluso diversi concordati in materia. Se da un lato hanno progressivamente introdotto il principio dell’assistenza da parte del luogo di domicilio, dall’altra hanno mantenuto possibilità, talora considerevoli, di esigere i rimborsi dai Cantoni d’origine5.
Il 7 dicembre 1975 il Popolo e i Cantoni hanno approvato la revisione degli articoli 45 e 48 della vecchia Costituzione federale, con la conseguenza che, in materia di assistenza intercantonale, la Svizzera è passata dal principio del luogo d’origine a quello del luogo di domicilio6. L’articolo 48 della vecchia Costituzione federale è stato sostanzialmente ripreso nell’articolo 115 della Costituzione federale del 18 aprile 19997 che recita: «Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.»
L’articolo 48 capoverso 2 della vecchia Costituzione federale manteneva tuttavia la possibilità per la Confederazione di «disciplinare il regresso verso il Cantone di un precedente domicilio o verso il Cantone di origine». La Confederazione si è avvalsa di questo diritto nella LAS, che nella versione originaria del 24 giugno 1977 prevedeva la possibilità di rivalersi sul Cantone d’origine per dieci anni: se la persona nel bisogno era ininterrottamente domiciliata in un Cantone da meno di due anni, il Cantone di domicilio poteva addebitare al Cantone d’origine la totalità delle spese assistenziali. Dal terzo al decimo anno queste spese erano suddivise a metà tra il Cantone di domicilio e quello d’origine. Oltre il decimo anno il Cantone d’origine non era più tenuto ad alcun rimborso. La revisione dalla LAS del 14 dicembre 1990 ha limitato l’obbligo di rimborso a carico del Cantone d’origine ai primi due anni successivi all’elezione del domicilio in un altro Cantone.
Nel compendio del messaggio del 22 novembre 1989, il Consiglio federale indicava che «da un’inchiesta effettuata presso i governi cantonali è risultato che non è ancora giunto il momento di passare al mero principio del luogo di domicilio nel diritto assistenziale, ancorato nell’articolo 48 della Costituzione federale. I Cantoni
4 Sono stati invitati a prendere parte alla procedura di consultazione i Cantoni, i partiti politici nonché le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell’economia.
5 Risposta del Consiglio federale del 21 settembre 2001 all’interrogazione ordinaria 01.1077 Rossini, Legge federale sull’assistenza. Termini di rimborso.
6 Thomet Werner, 1994, Kommentar zum Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG), seconda edizione aggiornata, Zurigo, ed. Schulthess, p. 35
7 RS 101