Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/40: Abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine (Legge federale sull'assistenza, LAS) · 14 pagine
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3.13 Entrata in vigore (n. III)
Come illustrato al punto 4.2, ogni Cantone è tenuto a verificare quali ripercussioni la presente modifica della LAS possa avere sulle spese assistenziali e sulle risorse umane. Per lasciare ai Cantoni il tempo sufficiente di adeguarsi alla nuova situazione, la legge entrerà in vigore solo quattro anni dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum o dopo essere stata accettata in votazione popolare.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le proposte di modifica della LAS non hanno ripercussioni finanziarie per la Confederazione, poiché riguardano esclusivamente i flussi finanziari intercantonali. La revisione proposta non incide neppure sulle risorse umane della Confederazione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
La soppressione dell’obbligo di rimborso a carico dei Cantoni d’origine aumenta le uscite dei Cantoni che prestano assistenza. D’altro canto i Cantoni sinora confrontati con richieste di rimborso vedono diminuire le proprie spese in misura corrispondente. È dunque difficile pronunciare una valutazione che sia valida per tutti i Cantoni: le variazioni delle spese assistenziali, che scaturiranno dalla revisione della presente legge, interesseranno in misura diversa i vari Cantoni. Sono determinanti i seguenti fattori:
- il numero degli assistiti originari di un altro Cantone (per i quali, come detto, non potrà più essere richiesto il rimborso delle spese);
- il numero degli originari del Cantone, che beneficiano dell’assistenza di un altro Cantone (per loro il Cantone non dovrà più versare alcun rimborso);
- l’onere generato da ognuno di questi casi.
Alla domanda se le conseguenze finanziarie di cui sopra si ripercuoteranno solo sul Cantone o riguarderanno anche i Comuni può rispondere soltanto la legislazione vigente in ogni Cantone.
I flussi finanziari relativi ai rimborsi tra i Cantoni variano di anno in anno, ma si muovono sempre all’interno di una determinata fascia. Se il saldo degli importi ricevuti e di quelli pagati per alcuni Cantoni (ad es. il Ticino) è praticamente nullo, per altri risulta sistematicamente un avanzo (ad es. Zurigo) o un disavanzo (ad es. Berna). Una tabella sinottica dei rimborsi versati negli anni 2005-2010 figura nell’allegato 1.
4.3 Altre ripercussioni
Il progetto di legge non ha ripercussioni particolari sull’economia del Paese, la società o l’ambiente.